Approfondimento di Luigi Oliveri

Le novità in materia di assunzioni previste dal Dpcm attuativo dell’articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019

Servizi Comunali Dotazione organica
di Oliveri Luigi
18 Dicembre 2019

Approfondimento di Luigi Oliveri                                                                                                    

Le novità in materia di assunzioni previste dal Dpcm attuativo dell’articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019

Luigi Oliveri

 

Col Dpcm attuativo dell’articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019, nel 2020 andrà in soffitta il sistema di effettuazione delle assunzioni basato su una certa percentuale di turn over.

Occorre aspettare che il Dpcm venga approvato in via definitiva ed il percorso non è semplice. Infatti, la bozza approvata dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, contiene rilevanti divergenze rispetto al testo della norma da attuare. Per questo, la Conferenza ha anche approvato un emendamento a modifica della legge, per armonizzare legge e Dpcm.

Il nuovo sistema permette agli enti locali di effettuare tutte le assunzioni a tempo indeterminato possibili, coerentemente con la programmazione ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs 165/2001, entro una soglia di spesa complessiva, da calcolare rapportando la spesa di personale alla media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all’ultima annualità considerata.

Questo rapporto dà un valore percentuale, da confrontare con i valori indicati dalla Tabella 1. del Dpc, diversificati per le nove fasce demografiche nelle quali sono suddivisi gli enti.

Dunque, ogni singolo ente:

  1. determina la spesa di personale complessiva come da rendiconto (ai fini del Dpcm la spesa di personale da considerare è composta da: “impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato”;
  2. individua le entrate come sopra indicato;
  3. rapporta la spesa di personale alle entrate;
  4. ottiene il proprio livello di virtuosità;
  5. lo confronta al valore soglia previsto dalla tabella 1.
    Se il rapporto del singolo ente risulti inferiore al valore-soglia, allora quell’ente potrà aumentare la spesa di personale da destinare ad assunzioni a tempo indeterminato in valore assoluto, fino a raggiungere tale valore soglia, rapportando la spesa aumentata con le entrate correnti.
    In questo modo, le spese per assunzioni non sono connesse necessariamente alla cessazione del personale, ma possono essere modulate autonomamente, così anche da poter andare potenzialmente oltre il 100% del turn over.
    Quindi, non occorre tenere più conto del costo delle cessazioni dell’anno precedente, ma solo del valore della spesa del personale come indicato dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del Dpcm, in rapporto alle entrate, come definite sempre dall’articolo 2, comma 1, ma lettera b), del Dpcm.
    E’ bene precisare che il Dpcm consente alle amministrazioni virtuose di incrementare la spesa di personale rispetto a quella di partenza (nel 2020 sarà quella emergente dal rendiconto del 2019) per destinarla esclusivamente ad assunzioni a tempo indeterminato.
    Quindi, gli enti compiendo l’operazione di individuazione della spesa complessiva di personale specificata dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del Dpcm, dovranno “isolare” da questa spesa quella per contratti flessibili; quest’ultima spesa non può aumentare. Il Dpcm, quindi, non consente, ad esempio, con l’aumento di spesa del quale possono avvalersi gli enti virtuosi di assumere più dipendenti ai sensi degli articolo 90 e 110 del Tuel, o di incrementare la spesa per tempi determinati, somministrazioni o collaborazioni: la maggior spesa va investita solo nella copertura del fabbisogno di personale di ruolo.
    Gli enti non virtuosi, il cui rapporto spesa di personale/entrate come definire prima porti ad un valore superiore ai valori soglia indicati dalla Tabella 3 del Dpcm potranno assumere. Il Dpcm non indica entro quali limiti o soglie, ma precisa che gli enti debbono ridurre anno per anno il rapporto, fino a raggiungere il valore soglia o andare al di sotto; quindi, per gli enti non virtuosi le assunzioni sono fattibili, entro gli spazi di una spesa in valore assoluto di personale che tendenzialmente deve diminuire; ecco perché il Dpcm, come del resto l’art. 33, comma 2, dispone che allo scopo tali enti debbono ridurre annualmente il rapporto “anche” con un turn over inferiore al 100%. Ma, questi enti potrebbero ridurre il rapporto anche in altri modi, combinati: aumentando le entrate correnti, o riducendo l’incidenza del fondo crediti di dubbia esigibilità.
    E’ bene precisare che solo apparentemente l’unica conseguenza per gli enti non virtuosi che non rispettino l’obbligo annuale di riduzione del rapporto sia il contenimento del turn over entro il 30% a partire dal 2025. Non si deve dimenticare che l’articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs 165/2001 stabilisce: "Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente". Il successivo comma 6 dispone: "Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale". Quindi, qualora si rilevi la mancata riduzione annuale, nel periodo 2020-2024, del rapporto spesa di personale/entrate correnti, la sanzione consiste nel divieto di assumere. Non sottovalutiamo i limiti di spesa. Senza dimenticare che la Corte dei conti potrebbe comunque eccepire la non corretta gestione della spesa del personale.
    Il Dpcm vorrebbe introdurre (e a tale scopo occorre l’emendamento per la modifica dell’articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019) una terza categoria di enti locali: quelli a metà tra i virtuosi ed i non virtuosi, il cui rapporto spese/entrate sia superiore ai valori della Tabella 1, ma inferiore a quello della Tabella 3, potranno assumere, ma in ogni caso la spesa di personale in valori assoluti di questi enti non potrà essere incrementata rispetto a quella rilevata nell’ultimo rendiconto della gestione approvato.
    Quanto visto sin qui è il sistema a regime, che partirà dal 2025. Tra il 2020 e il 2024 gli enti virtuosi potranno incrementare la spesa di personale un po’ meno di quanto in teoria consentito, perché dovranno contenere gli aumenti della spesa del personale del 2028 entro i valori percentuali indicati dalla Tabella 2, in modo comunque che non si sfori mai il tetto massimo di aumento indicato dalla Tabella 1.
    Per questi enti virtuosi, l’articolo 5, comma 2, consentirà di “sforare” i livelli annuali di incremento negli anni 2020-2024 utilizzando le facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti il solo anno 2020.
    Per gli enti non virtuosi e per quelli a metà tra il virtuoso ed il non virtuoso, gli obblighi particolari ai quali sono soggetti (la riduzione annuale del rapporto e il divieto di incrementare la spesa di personale rilevata nell’ultimo rendiconto approvato) il meccanismo previsto dall’articolo 5 del Dpcm e dalla Tabella 2 non è ovviamente utilizzabile.
    15 dicembre 2019
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