Servizio di accompagnamento al lavoro e inquadramento del dipendente addetto
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
INPS – Circolare 11 dicembre 2019, n. 147
Servizi Comunali Trattamento pensionisticoRinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2020
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidita' civile e altre prestazioni
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 11/12/2019 Circolare n. 147 |
Ai Dirigenti centrali e territoriali |
Allegati n.2 |
|
OGGETTO: |
Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2020 |
SOMMARIO: |
Con la presente circolare si descrivono i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, e l’impostazione dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per l’anno 2020. |
INDICE
Premessa
1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali
1.1 Indice di rivalutazione definitivo per il 2019
1.2 Indice di rivalutazione provvisorio per il 2020
1.3 Modalità di attribuzione della rivalutazione
1.4 Importi dell’indennità integrativa speciale
2. Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)
3. Prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio
3.1 Pensioni sociali e assegni sociali
3.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV)
3.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche
4. Tabelle
5. Requisiti anagrafici
6. Gestione fiscale
6.1 Conguagli fiscali a consuntivo
6.2 Addizionali all’IRPEF
6.3 Esenzione di 1000 euro per i superstiti orfani
7. Riduzione delle pensioni di importo elevato
7.1 Verifica a consuntivo per l’anno 2019
7.2 Importi e fasce di applicazione della riduzione per l’anno 2020
8. Pensioni delle Gestioni private
8.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
8.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti
8.2.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2020
8.2.2 Pensioni con tutti i contitolari scaduti
8.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia
8.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria
8.5 Impostazione del codice di ricostituzione d'ufficio
8.6 Pensioni rinnovate con importo pari a zero
9. Pensioni della Gestione pubblica
9.1 Modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale
9.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
9.3 Esenzione fiscale per le vittime del dovere
9.4 Detassazione in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali
10. Prestazioni assistenziali
10.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria
10.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie
10.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale
11. Prestazioni di accompagnamento a pensione
11.1 Azzeramento delle prestazioni in scadenza nel 2020
12. Periodicità e date di pagamento
12.1 Calendario di pagamento
12.2 Pagamenti annuali e semestrali
13. Certificato di pensione per l’anno 2020
Premessa
L’Istituto ha concluso le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2020.
Con la presente circolare si descrivono in dettaglio le operazioni effettuate.
1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali
Sulla G.U. n. 278 del 27.11.2019 è stato pubblicato, il decreto 15 novembre 2019, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, , recante il “Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2019, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, nonché valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2018, con decorrenza dal 1° gennaio 2019” (Allegato n. 1).
Si rammenta che la rivalutazione viene attribuita sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale (art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).
Per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da Enti diversi dall’INPS e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, e le prestazioni erogate dall’INPS ad esclusione delle seguenti:
Decorrenza |
Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi |
Assegni vitalizi |
1° gennaio 2019 |
513,01 € |
292,43 € |
IMPORTI ANNUI |
6.669,13 € |
3.801,59 € |
1.2 Indice di rivalutazione provvisorio per il 2020
L’articolo 2 del decreto citato stabilisce che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2019 è determinata in misura pari a +0,4 dal 1° gennaio 2020, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.
Si riportano di seguito i valori provvisori del 2020 e si rammenta che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.
Decorrenza |
Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi |
Assegni vitalizi |
1° gennaio 2020 |
515,07 € |
293,60 € |
IMPORTI ANNUI |
6.695,91 € |
3.816,60 € |
1.3 Modalità di attribuzione della rivalutazione
Le modalità di rivalutazione per il 2020 sono disciplinate dall’articolo 1, comma 260, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.
Per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:
a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100%;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:
dal |
Fasce trattamenti complessivi |
% indice perequazione da attribuire |
Aumento percentuale |
Importo trattamenti complessivi |
||
da |
a |
Importo garanzia |
||||
1° gennaio 2020 |
Fino a 3 volte il TM |
100 |
0,400 % |
- |
1.539,03€ |
|
Fascia di Garanzia * |
Importo garantito |
|
1.539,04€ |
1.539,21€ |
1.545,19€ |
|
Oltre 3 e fino a 4 volte il TM |
97 |
0,388 % |
1.539,04€ |
2.052,04€ |
|
|
Fascia di Garanzia * |
Importo garantito |
|
2.052,05€ |
2.053,68€ |
2.060,00€ |
|
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM |
77 |
0,308 % |
2.052,05€ |
2.565,05€ |
|
|
Fascia di Garanzia* |
Importo garantito |
|
2.565,06€ |
2.567,61€ |
2.572,95€ |
|
Oltre 5 e fino a 6 volte il TM |
52 |
0,208 % |
2.565,06€ |
3.078,06€ |
|
|
Fascia di Garanzia * |
Importo garantito |
|
3.078,07€ |
3.078,67€ |
3.084,46€ |
|
Oltre 6 e fino a 8 volte il TM |
47 |
0,188 % |
3.078,07€ |
4.104,08€ |
|
|
Fascia di Garanzia * |
Importo garantito |
|
4.104,09€ |
4.104,41€ |
4.111,80€ |
|
Oltre 8 e fino a 9 volte il TM |
45 |
0,180% |
4.104,09€ |
4.617,09€ |
|
|
Fascia di Garanzia * |
Importo garantito |
|
4.617,10€ |
4.618,01€ |
4.625,40€ |
|
Oltre 9 volte il TM |
40 |
0,160% |
4.617,10€ |
- |
|
1.4 Importi dell’indennità integrativa speciale
L’articolo 3 del decreto stabilisce che gli indici di rivalutazione provvisorio e definitivo si applicano separatamente sull’indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n 324, e successive modificazioni e integrazioni, ove competa, e sulla pensione.
|
IMPORTI INDENNITA’ INTEGRATIVA SPECIALE |
|
Decorrenza |
Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi |
Assegni vitalizi |
1° gennaio 2019 |
513,01 € |
292,43 € |
IMPORTI ANNUI |
6.669,13 € |
3.801,59 € |
2. Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)
L’articolo 3, comma 4-quater, del decreto–legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha stabilito che, dal 1º gennaio 2018, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti nonché dei familiari di cui all’articolo 3 della citata legge n. 206/2004è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica:
a) in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
ovvero, in alternativa
b) un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all’1,25% calcolato sull’ammontare dello stesso trattamento per l’anno precedente, secondo l’articolazione indicata dall’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell’incremento medesimo.
Si rammenta che le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di vittima del terrorismo non sono assoggettate alla disciplina del cumulo perequativo e vengono pertanto rivalutate sempre singolarmente.
Poiché l’indice ordinario per il 2020 è risultato inferiore all’1,25%, la rivalutazione è stata riconosciuta nella misura indicata alla lettera b), come di seguito indicato:
dal |
Fasce trattamenti complessivi |
% indice perequazione da attribuire |
Aumento del |
Importo trattamenti complessivi |
|
da |
a |
||||
1° gennaio 2020: |
Fino a 3 volte il TM |
100 |
1,2500 % |
- |
1.539,03€ |
Oltre 3 e fino a 5 volte il TM |
90 |
1,1250 % |
1.539,04€ |
2.565,05€ |
|
Oltre 5 volte il TM |
75 |
0,9375 % |
2.565,06€ |
qualsiasi |
3. Prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio
3.1 Pensioni sociali e assegni sociali
Gli indici di rivalutazione definitivo per il 2019 e provvisorio per il 2020, riportati al precedente paragrafo 1, si applicano anche alle prestazioni a carattere assistenziale.
Si riportano di seguito i valori definitivo per il 2019 e provvisorio per il 2020, e i relativi limiti di reddito personali e coniugali.
|
Pensione sociale |
Assegno sociale |
||
Decorrenza |
Importi |
|||
mensile |
annuo |
mensile |
annuo |
|
1° gennaio 2019
|
377,44 € |
4.906,72 € |
457,99 € |
5.953,87 € |
1° gennaio 2020
|
378,95 € |
4.926,35 € |
459,83 € |
5.977,79 € |
|
Limiti reddituali massimi * |
|||
personale |
coniugale |
personale |
coniugale |
|
1° gennaio 2019
|
4.906,72 € |
16.905,90 € |
5.953,87 € |
11.907,74 € |
1° gennaio 2020
|
4.926,35 € |
16.973,53 € |
5.977,79 € |
11.955,58 € |
*Se il titolare e/o il coniuge possiedono redditi, l’importo della prestazione viene corrispondentemente ridotto.
3.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV)
La misura della perequazione, definitiva per l’anno 2019 e previsionale per l’anno 2020, è stata applicata anche alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.
I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, sono aumentati dell’1,0%.
Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 della legge n. 412/1991).
Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell’invalidità civile.
dal |
limite di reddito annuo personale |
importo mensile |
|||
Invalidi totali, ciechi civili, sordomuti |
Invalidi parziali, minori |
Invalidi, sordomuti |
Ciechi parziali |
Ciechi assoluti |
|
1.1.2019
|
16.814,34 € |
4.906,72 € |
285,66 € |
212,01 € |
308,93 € |
1.1.2020
|
16.982,49 € |
4.926,35 € |
286,81 € |
212,86 € |
310,17 € |
3.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche
La variazione percentuale dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, esclusi gli assegni famigliari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro (come disposto dalla L. n. 160/75) tra il periodo agosto 2018 - luglio 2019 e il periodo precedente agosto 2017 – luglio 2018 è risultata del + 1,07.
Pertanto la quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti è stata aumentata dell’1,07%. Si rammenta che la rivalutazione delle indennità viene attribuita sulla sola quota individuata dall’articolo 2, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni e integrazioni.
L’indice dell’1,07% si applica anche alle indennità e agli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche. Le relative tabelle saranno pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle finanze.
4. Tabelle
Nell’Allegato n. 2 si forniscono le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito, costruiti come multipli dell’importo del trattamento minimo dell’anno 2020.
5. Requisiti anagrafici
Si rammenta che per l’anno 2020 l’età di accesso alla pensione di vecchiaia e all’assegno sociale è pari a 67 anni. Tale limite è stato applicato in sede di rinnovo alle fattispecie interessate.
6. Gestione fiscale
Come noto, la tassazione opera con riferimento al “soggetto”. La ritenuta IRPEF viene quindi determinata sull’ammontare complessivo delle pensioni, erogate dall’INPS o da altri Enti, registrate nel Casellario Centrale delle Pensioni e assoggettate alla tassazione ordinaria, e di altre prestazioni eventualmente corrisposte dall’INPS al soggetto.
Analogamente, le detrazioni di imposta operano sull’imponibile complessivo e sono ripartite sulle diverse prestazioni con il criterio della proporzionalità.
Per l’anno 2020 sono state attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico in essere nel mese di dicembre 2019.
La richiesta di tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa), così come quella di non usufruire delle detrazioni personali, deve essere rinnovata ogni anno, come rammentato con il messaggio n. 3853/2019 pubblicato sul sito istituzionale. Le relative procedure sono disponibili online, a partire dal 15 ottobre scorso, accedendo al servizio dedicato “Detrazioni fiscali – domanda e gestione”, disponibile sul sito www.inps.it.
Per i soggetti per i quali nel 2019 era applicata la tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) ovvero tassazione lorda senza alcuna detrazione personale:
Anno 2020 |
Da |
A |
% riduzione |
0
|
100.160,00 € |
zero |
|
100.160,01 € |
130.208,00 € |
15% |
|
130.208,01 € |
200.320,00 € |
25% |
|
200.320,01 € |
350.560,00 € |
30% |
|
350.560,01 €
|
500.800,00 € |
35% |
|
500.800,01 €
|
|
40% |
8. Pensioni delle Gestioni private
Si illustrano le ulteriori attività effettuate per le pensioni delle gestioni private contestualmente alle operazioni di rivalutazione.
8.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
La rivalutazione nella misura dello 0,4% è stata attribuita anche alle quote di pensione dovute al beneficiario diverso dal pensionato, in presenza di un piano di “Pagamenti ridotti o disgiunti” individuato da uno dei seguenti codici:
mensilità |
Poste italiane |
Istituti di credito |
Data pagamento in base alla localizzazione del pagamento |
||
Gennaio
|
venerdì 3 |
|
Febbraio
|
sabato 1° |
Lunedi 3 |
Marzo
|
Lunedi 2 |
|
Aprile
|
mercoledì 1° |
|
Maggio
|
sabato 2 |
lunedì 4 |
Giugno
|
lunedì 1° |
|
Luglio
|
mercoledì 1° |
|
Agosto
|
sabato 1° |
lunedì 3 |
Settembre
|
martedì 1° |
|
Ottobre
|
giovedì 1° |
|
Novembre
|
lunedì 2 |
|
Dicembre e tredicesima
|
martedì 1° |
12.2 Pagamenti annuali e semestrali
Come stabilito dal D.M. 25 marzo 1998 in materia di periodicità mensile di pagamento delle pensioni, i pagamenti di importo mensile fino al 2% del trattamento minimo sono effettuati in rate annuali anticipate. I pagamenti di importo mensile eccedente il 2% e fino al 15% del trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate.
I limiti sono arrotondati a 5 euro per difetto.
Si riportano pertanto di seguito i limiti e le scadenze dei pagamenti annuali e semestrali per l’anno 2020:
Importo mensile lordo |
mensilità |
Data pagamento |
Da 0,01 € a 10,00 €
|
Da gennaio a dicembre (compresa la tredicesima) |
venerdì 3 gennaio |
Da 10,01 € a 75 €
|
Da gennaio a giugno |
venerdì 3 gennaio |
Da luglio a dicembre (compresa la tredicesima) |
mercoledì 1° luglio |
13. Certificato di pensione per l’anno 2020
Per le prestazioni previdenziali e assistenziali il certificato di pensione per il 2020 sarà pubblicato tra i servizi on line disponibili sul sito istituzionale www.inps.it.
|
Il Direttore Generale |
|
|
Gabriella Di Michele |
|
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 128 relativo alla seduta del 19 maggio2025
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 12 marzo 2025
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