La Reggenza temporanea dell'ufficio non fa scattare il diritto al trattamento economico delle mansioni superiori

Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro – Sentenza 2 dicembre 2019, n. 31400

Servizi Comunali Trattamento giuridico
di Redazione: Galli Gianluca
11 Dicembre 2019

MASSIMA

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione civile, con la sentenza n. 31400 del 2 dicembre 2019, ha affermato che la reggenza dell'ufficio che si protrae nel tempo fa sorgere il diritto del lavoratore alle differenze retributive tra il trattamento economico percepito e quello proprio delle mansioni superiori. Resta fermo, in ogni caso, il principio secondo cui mentre nel settore privato il lavoratore che abbia a lungo svolto mansioni superiori ha anche diritto alla promozione, nel pubblico impiego ciò non avviene in ragione del fatto che gli scatti di carriera possono avere luogo soltanto mediante concorso. In altre parole, nella disciplina privatistica lo jus variandi è fonte di automatica trasformazione delle mansioni superiori in acquisizione della posizione più elevata nella struttura aziendale (art. 2103 c.c.), mentre tale principio non trova applicazione nel rapporto di pubblico impiego, ancorché "privatizzato", perché in tal caso si verificherebbe un'elusione dell'art. 97 della Costituzione, in base al quale il reclutamento nei ranghi della Pa deve avvenire mediante concorso pubblico.

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