Onerosità per quanto riguarda le opere di esumazione ed estumulazione

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia – Deliberazione 7 novembre 2019, n. 419

Servizi Comunali Cimiteri e attività tanatologiche
di Redazione: Galli Gianluca
11 Dicembre 2019

MASSIMA

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 419 del 7 novembre 2019, ha ricordato che la competenza del Comune nella regolamentazione dei servizi di esumazione ed estumulazione, rientra nella più ampia materia di gestione cimiteriale; ciò, ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante la "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", il cui art. 82 riguarda le esumazioni e le estumulazioni, demandandone al Sindaco (comma 4) la regolazione; ha ricordato inoltre che il successivo D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2001, n. 26, ha stabilito l'onerosità delle operazioni di esumazione e di estumulazione, salvo i casi di indigenza e di disinteresse da parte dei familiari: l'art. 1, comma 7-bis, recita, infatti: "la gratuità (…) è limitata alle operazioni di (…) esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi."; ha precisato anche che, in relazione ai servizi (di polizia mortuaria) in esame, la natura di servizio pubblico a pagamento a carico di privati (salvo i casi in cui le famiglie siano bisognose o non interessate al destino della salma, e i casi di intervento dell'autorità giudiziaria); Pertanto,  La natura di servizio pubblico, in quanto oggettivamente rivolto a soddisfare esigenze della collettività, comporta che per il servizio di esumazione e di estumulazione siano definite dall'Ente adeguate tariffe a copertura dei costi, secondo quanto stabilito dall'art. 117D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione; tuttavia, la Corte ritiene sussistano margini di autonomia nella decisione su come tradurre i costi in tariffe, anche in considerazione dell'assenza di corrispettivo a seguito di gratuità nei casi previsti.

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