Estumulazione delle salme sepolte senza concessione in cimitero abusivo
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia – Deliberazione 7 novembre 2019, n. 419
Servizi Comunali Cimiteri e attività tanatologicheMASSIMA
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 419 del 7 novembre 2019, ha ricordato che la competenza del Comune nella regolamentazione dei servizi di esumazione ed estumulazione, rientra nella più ampia materia di gestione cimiteriale; ciò, ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante la "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", il cui art. 82 riguarda le esumazioni e le estumulazioni, demandandone al Sindaco (comma 4) la regolazione; ha ricordato inoltre che il successivo D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2001, n. 26, ha stabilito l'onerosità delle operazioni di esumazione e di estumulazione, salvo i casi di indigenza e di disinteresse da parte dei familiari: l'art. 1, comma 7-bis, recita, infatti: "la gratuità (…) è limitata alle operazioni di (…) esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi."; ha precisato anche che, in relazione ai servizi (di polizia mortuaria) in esame, la natura di servizio pubblico a pagamento a carico di privati (salvo i casi in cui le famiglie siano bisognose o non interessate al destino della salma, e i casi di intervento dell'autorità giudiziaria); Pertanto, La natura di servizio pubblico, in quanto oggettivamente rivolto a soddisfare esigenze della collettività, comporta che per il servizio di esumazione e di estumulazione siano definite dall'Ente adeguate tariffe a copertura dei costi, secondo quanto stabilito dall'art. 117, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione; tuttavia, la Corte ritiene sussistano margini di autonomia nella decisione su come tradurre i costi in tariffe, anche in considerazione dell'assenza di corrispettivo a seguito di gratuità nei casi previsti.
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Risposta della dott.sa Lorella Capezzali
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