In caso di violazione dei criteri di selezione del personale, il dipendente può chiedere nuova procedura e perdita di chance

Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro – Sentenza 23 ottobre 2019, n. 27159

Servizi Comunali Dotazione organica
di Redazione: Galli Gianluca
25 Novembre 2019

MASSIMA

La Corte di Cassazione Civile, con la sentenza numero 27159 del 23 ottobre 2019, ha affermato che il conferimento della posizione organizzativa, presuppone una valutazione comparativa degli aspiranti all'incarico, pur non determinando un mutamento del profilo professionale , che deve essere effettuata dal datore di lavoro nel rispetto, oltre che degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 Cc, delle regole procedimentali unilateralmente o contrattualmente fissate, di modo che, a fronte dell'obbligo contrattuale del datore di lavoro di procedere alla valutazione comparativa dei titoli e della capacità professionale dei partecipanti alla selezione, sorge in capo a ciascun candidato una posizione soggettiva di credito, con la conseguenza che, ove la prestazione non venga correttamente adempiuta dal datore, il dipendente-creditore può esercitare sia l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione delle operazioni concorsuali, sia l'azione di risarcimento del danno

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