Appalto servizi assicurativi

Quesiti
di De Carlo Eugenio
18 Ottobre 2017

DOMANDA:

Premesso che è stata incaricata la SUA per lo svolgimento dell’appalto dei servizi assicurativi per un totale di n. 6 lotti: N. 2 lotti sono stati aggiudicati sotto condizione sospensiva (le verifiche dei requisiti non sono terminate) e solamente al termine di tali verifiche seguirà il provvedimento di efficacia dell’aggiudicazione definitiva nel frattempo il termine dilatorio per la stipula del contratto decorre dal 16 ottobre. Per 2 lotti essendoci un unico concorrente e non applicandosi il termine dilatorio, la SUA procederà all’aggiudicazione definitiva terminate le verifiche (sono state avviate il 12 ottobre). Per i rimanenti 2 lotti è in corso il procedimento di verifica dell’anomalia. Alla luce di quanto suesposto, ovvero in pendenza delle verifiche e del provvedimento di efficacia dell’aggiudicazione definitiva, si chiede se è possibile dare esecuzione ai contratti e conseguente firma degli stessi al fine di non lasciare scoperti i rischi in scadenza il 31 ottobre 2017. 

Risposta

Risposta

L’art. 32 del Codice dei contratti dispone che il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti (comma 12) e che l’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace (comma 13), salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 (se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L’esecuzione d’urgenza a è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari). Pertanto, stante la natura e le finalità assicurative si ritiene applicabile la suddetta disciplina al caso di specie.  

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