Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia – Deliberazione 24 ottobre 2019, n. 405
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Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 405 del 24 ottobre 2019, ha affermato che nel caso di fondazione costituita da soggetti pubblici, laddove non sia già configurabile un divieto di attribuzione dell’incarico dirigenziale in parola scaturente dall’inclusione dell’ente nel suddetto elenco ISTAT ex art. 1, comma 2, n. 196/2009, esso potrà configurarsi nell’ipotesi in cui il medesimo ente sia qualificabile come soggetto “controllato” dalle amministrazioni pubbliche individuate dallo stesso art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, circostanza la cui ricorrenza dovrà essere specificamente valutata nel singolo caso concreto.
Siffatta interpretazione appare coerente con “la ratio voluta dal legislatore di agevolare il ricambio e il ringiovanimento del personale dirigenziale nelle amministrazioni” (così Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 27/2016, cit.), scongiurando l’evenienza che le forme giuridiche prescelte per la partecipazione delle amministrazioni in organismi privati possano prestarsi a strumento di elusione del chiaro dettato normativo.
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Commissario straordinario ricostruzione post sisma 2016 – 5 novembre 2024
presentata dal dott. Gaetano Alborino
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