La nomina della Commissione può essere impugnata solo dopo l’approvazione delle operazioni di gara

Tar Veneto - Venezia, Sezione III - Sentenza 30 ottobre 2019, n. 1173

Servizi Comunali Commissione di gara Gare

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Il Tar Veneto - Venezia, con la sentenza n. 1173 del 30 ottobre 2019, ha affermato che nelle gare pubbliche l’atto di nomina della Commissione giudicatrice, al pari degli atti da questa compiuti nel corso del procedimento, non produce di per sé un effetto lesivo immediato, e comunque tale da implicare l’onere dell’immediata impugnazione nel prescritto termine decadenziale. La nomina dei componenti della Commissione può essere impugnata dal partecipante alla selezione, che la ritenga illegittima solo nel momento in cui, con l’approvazione delle operazioni concorsuali, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene effettivamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell’interessato, prima di quel momento la lesione non può dirsi né certa né attuale, ben potendo la Commissione giudicatrice, valutare favorevolmente la sua offerta.


Scritto il 31/10/2019 , da Redazione: Galli Gianluca

Giurisprudenza

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