Approfondimento di Luciano Catania

Cartelle per tributi locali non impugnati: la prescrizione è quinquennale

Servizi Comunali Contenzioso tributario
di Catania Luciano
30 Ottobre 2019

Approfondimento di Luciano Catania                                                                                    

CARTELLE PER TRIBUTI LOCALI NON IMPUGNATI: LA PRESCRIZIONE E’ QUINQUENNALE

Luciano Catania

 

La Corte di Cassazione (sezione V - Tributaria civile - ordinanza 6 agosto 2019, n. 20956) ha sancito che, relativamente ai tributi locali, il termine di prescrizione, dopo la notifica della cartella (o dell’ingiunzione fiscale) non opposta dal contribuente, è quinquennale.

Secondo gli ermellini, infatti, la definitività della cartella, determinata dall’omessa impugnazione, non cambia il regime di prescrizione del credito iscritto a ruolo, non essendovi un accertamento giurisdizionale che conduce all’applicazione dell’actio iudicati di cui all’articolo 2953 cod. civ., che decorre dal momento del passaggio in giudicato della sentenza.

La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi da un contribuente che si era visto respingere il ricorso dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio (sentenza n. 2861/35/15), la quale aveva ritenuto regolarmente notificata la cartella ed aveva applicato il termine di prescrizione decennale.

Il giudice di appello ha ritenuto che il credito per la riscossione dell'imposta, a seguito di accertamento ormai divenuto definitivo per mancata impugnazione della cartella di pagamento, fosse soggetto non al termine di prescrizione quinquennale previsto per il tributo, bensì al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.

Le Sezioni Unite, con sentenza n. 23397/2016, avevano già avuto modo di affermare che Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opposi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti, in ogni modo denominati, di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".

Secondo la recente sentenza della Suprema Corte, l'affermazione giurisprudenziale che individua il termine di prescrizione della pretesa fiscale divenuta irrevocabile, per effetto della definizione del procedimento giurisdizionale promosso dal contribuente, in quello decennale, si riferisce solamente al caso in cui l'accertamento è divenuto definitivo per impugnazione giurisdizionale, essendo il titolo sulla base del quale viene intrapresa la riscossione non più l'atto amministrativo, ma la sentenza.

Qualora, invece, la definitività del provvedimento derivi dalla mancata impugnazione il termine di prescrizione, maturato dopo la notifica della cartella non opposta, rimane quinquennale.

La definitività data dall'omessa impugnazione non può, infatti, determinare un mutamento del regime di prescrizione del credito iscritto a ruolo.

 

27 ottobre 2019

 

 

 

Corte di Cassazione, sezione V - Tributaria civile – 

Ordinanza 6 agosto 2019, n. 20956

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria - Presidente -

Dott. CROLLA Cosmo - Consigliere -

Dott. BALSAMO Milena - Consigliere -

Dott. FASANO Anna Maria - rel. Consigliere -

Dott. D’OVIDIO Paola - Consigliere -

ORDINANZA

sul ricorso 199-2016 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DUILIO, 6, presso lo studio dell'avvocato LAURA ARPINO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

EQUITALIA SUD SPA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 2861/2015 della COMM. TRIB. REG. di ROMA depositata il 20/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/05/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

RITENUTO

che:

P.L. impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma una intimazione di pagamento per ICI, notificata il 28.3.2014, relativa agli anni di imposta dal 2000 al 2003 e la cartella di pagamento presupposta, assumendo, inter alla, il difetto di notifica e la prescrizione del credito. L'adita Commissione, con sentenza n. 3039/22/14, rigettava il ricorso, in ragione della definitivita' della pretesa fiscale per la rituale notifica della cartella presupposta. Il contribuente appellava la pronuncia innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, con sentenza n. 2861/35/15, respingeva il gravame, assumendo la regolarita' della notifica della cartella e l'applicazione del termine di prescrizione decennale dell'imposta comunale sugli immobili. P.L. ricorre per la cassazione della sentenza svolgendo tre motivi. La parte intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata, denunciando insufficiente e/o contraddittoria motivazione su fatto controverso in relazione all'art. 111 Cost., all'art. 132 c.p.c., con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe rigettato l'appello proposto dal contribuente ritenendo che l'impugnazione avesse ad oggetto la contestazione del sistema di notifica tramite ufficio postale utilizzato da Equitalia Sud, laddove il gravame riguardava il difetto di notifica a mezzo del servizio postale effettuata in violazione delle modalita' di esecuzione previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, in relazione all'art. 137 c.p.c. e seguenti, con particolare riguardo all'art. 149 c.p.c. ed alla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6, introdotto per effetto della riforma della L. n. 31 del 2008, secondo cui, in ipotesi di notifica eseguita a persona diversa dal destinatario, nella specie sorella, era necessario l'invio della raccomandata a.r. informativa.

2. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, dell'art. 137 c.p.c. e ss. e della L. n. 890 del 1982, art. 7, come modificato dalla L. n. 31 del 2008, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che la Commissione Tributaria Regionale, nel richiamare il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, avrebbe completamente ignorato le successive modifiche di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 12, comma 1 e del D.Lgs. n. 193, 27 aprile 2001, art. 1, comma 1, lett. c), tenuto conto della circostanza che la cartella si presuppone notificata nel 2008. Pertanto, nell'ipotesi in cui fosse dimostrata la consegna del plico, contenente l'atto impositivo, nelle mani di altro soggetto legittimato a riceverlo, sarebbe stato necessario l'invio di una seconda raccomandata informativa mediante la quale dare notizia al destinatario della consegna dell'atto a lui destinato nelle mani di un soggetto diverso, con indicazione della data della consegna e del messo notificatore.

4. Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata, denunciando violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11 e falsa applicazione degli artt. 2948 e 2953 c.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che i giudici del merito avrebbero erroneamente interpretato gli artt. 2953 - 2948 c.c. ed il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, ritenendo non decorso il termine di prescrizione, con la conseguenza che il tributo si sarebbe prescritto essendo decorsi piu' di cinque anni dalla notifica della cartella avvenuta in data 14.3.2008, a quella della notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta in data 28.3.2014.

5. Per ragioni di priorita' logica va esaminato il terzo motivo di ricorso.

Il motivo e' fondato. Dall'accoglimento del terzo motivo consegue l'assorbimento del primo e del secondo.

5.1. Il giudice di appello ha ritenuto che il credito per la riscossione dell'imposta, a seguito di accertamento ormai divenuto definitivo per mancata impugnazione della cartella di pagamento, sia soggetto non al termine di prescrizione quinquennale previsto per il tributo, bensi' al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., e che l'intimazione ad adempiere sarebbe stata notificata tempestivamente.

A tale riguardo, va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 23397 del 2016, hanno affermato che:

"Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opposi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilita' del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti, in ogni modo denominati, di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato tributarie ed extratributarie, nonche' di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonche' delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e cosi' via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) piu' breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".

5.2. Orbene, sul presupposto che la notifica della cartella di pagamento per il recupero dell'imposta comunale sugli immobili, relativa alle annualita' dal 2000 al 2003, sia stata eseguita in data 14.3.2008, la notifica della intimazione di pagamento, avvenuta in data 28.3.2014 e' stata effettuata oltre il termine di prescrizione quinquennale dell'imposta.

Sulla base dei principi espressi dalle SS.UU. non puo' revocarsi in dubbio che l'affermazione giurisprudenziale che individua il termine di prescrizione della pretesa fiscale divenuta irrevocabile, per effetto della definizione del procedimento giurisdizionale promosso dal contribuente, in quello decennale, si riferisce alla fattispecie, che qui non ricorre, in cui l'accertamento e' divenuto definitivo per impugnazione giurisdizionale, essendo il titolo sulla base del quale viene intrapresa la riscossione non piu' l'atto amministrativo, ma la sentenza.

Nella fattispecie, il termine di prescrizione maturato dopo la notifica della cartella non opposta e' quinquennale, atteso che la definitivita' data dall'omessa impugnazione non puo' determinare un mutamento del regime di prescrizione del credito iscritto a ruolo, non essendovi un accertamento giurisdizionale che conduce all'applicazione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., che decorre dal momento del passaggio in giudicato della sentenza.

5.3. Il giudice del merito non si e' attenuto ai principi esposti, in quanto, una volta verificato che l'intimazione ad adempiere e' stata notificata trascorsi piu' di cinque anni dalla notifica della cartella esattoriale, cui il contribuente ha prestato acquiescienza, lasciando scadere il termine concesso per l'opposizione, avrebbe dovuto applicare il termine di prescrizione piu' breve (quello quinquennale) previsto per il debito tributario sottostante la cartella di pagamento.

6. In definitiva, va accolto il terzo motivo di ricorso, assorbito il primo ed il secondo, cassata l'impugnata sentenza senza rinvio in quanto, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ex art. 384 c.p.c., la causa puo' essere decisa nel merito, con accoglimento del ricorso introduttivo proposto dal contribuente.

Il consolidarsi della giurisprudenza di legittimita' in epoca successiva alla introduzione della lite, suggerisce la compensazione delle spese di lite di ogni fase e grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbito il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo proposto dal contribuente. Compensa le spese di lite di ogni fase e grado.

Cosi' deciso in Roma, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019

 

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