Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Gli incaricati a contratto non possono essere impiegati a scavalco
Servizi Comunali Dotazione organicaApprofondimento di Luigi Oliveri
Gli incaricati a contratto non possono essere impiegati a scavalco
Luigi Oliveri
L’istituto dello scavalco regolato dall’articolo 1, comma 124, della legge 145/2018 (e per quanto compatibile dall’articolo 14 del Ccnl 22.1.2004) non può essere applicato ai dirigenti o responsabili di servizio assunti a contratto ai sensi dell’articolo 110 del d.lgs 267/2000.
L’attuale situazione di evidente carenza di dipendenti negli enti locali spinge alla ricerca di soluzioni articolate, determinata anche dalla persistenza di rilevanti vincoli alle assunzioni.
La conseguenza è quindi pensare ad utilizzare più istituti per combinarli tra loro, allo scopo di ottenere la possibilità di reperire personale, senza passare per procedure concorsuali o assunzioni (non di rado rese complesse anche dall’assenza di sufficienti risorse economiche).
Nel caso della combinazione tra articolo 110 e scavalco, tuttavia, la combinazione di norme ed istituti non è sostenibile.
Nella seguente tabella mettiamo a confronto le disposizioni normative che regolano i due diversi istituti, per poi cogliere gli elementi che rendono impossibile la loro combinazione:
Articolo 1, comma 124, l. 145/2018 |
Articolo 110, comma 1, d.lgs 267/2000 e articolo 19, commi 6 e 6-ter, d.lgs 165/2001 |
Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004 |
Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando ì requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell' incarico.
Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e dell'istruzione, dell'università e della ricerca e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
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I punti essenziali per ricostruire la vicenda sono 2. Il primo è proprio il comma 6-ter dell’articolo 19 del d.lgs 165/2001 ai sensi del quale agli enti locali si applica direttamente e senza bisogno di intermediazione alcuna le previsioni del comma 6 del medesimo articolo 19. Quindi, la disciplina degli incarichi a contratto negli enti locali non è fissata solo dall’articolo 110 del Tuel, ma da questo e contestualmente anche dall’articolo 19, comma 6.
Ora, la svista da non commettere consiste nel considerare la provvista di personale assumibile a contratto ai sensi delle disposizioni viste prima come equivalente e pienamente alternativa all’ordinaria modalità di acquisizione dei dipendenti degli enti locali.
Al contrario, le assunzioni a contratto sono un elemento straordinario, connesso ad una situazione di fatto a sua volta straordinaria, composta da tre fattori:
ANCI – 29 maggio 2025
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
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