Approfondimento di Amedeo Di Filippo

Del sinistro causato dai cani randagi rispondono in solido l’ASL e il Comune

Servizi Comunali Responsabilità amministrativa
di Di Filippo Amedeo
14 Ottobre 2019

Approfondimento di Amedeo Di Filippo                                                                                             

Del sinistro causato dai cani randagi rispondono in solido l’ASL e il Comune

Amedeo Di Filippo

 

Sussiste la responsabilità solidale dell’ASL e del Comune nel caso in cui un motociclista incorra in un incidente a causa della presenza sulla strada di cani randagi, in quanto la prima ha la competenza all’accalappiamento dei cani e all’assistenza veterinaria presso i canili, il secondo ha un obbligo generale di controllo e monitoraggio del proprio territorio. È quanto ha ribadito la terza sezione civile della Corte di cassazione con l’ordinanza n. 23633 depositata il 24 settembre (nel file allegato).

Il caso

Un soggetto ha chiamato a giudizio l’Azienda sanitaria per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente avvenuto allorquando, alla guida della moto, aveva urtato un cane randagio che aveva attraversato improvvisamente la strada. L’Azienda ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e ha contestato al Comune di non aver adottato tutte le misure atte a rimuovere dal proprio territorio il pericolo rappresentato dai cani randagi. Anche il Comune ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per essere avvenuto il sinistro su una strada extra-urbana. Il Tribunale ha accolto la domanda attorea, condannando il Comune e la ASL, in solido fra loro, al risarcimento del danno. La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello. Avverso la sentenza l’ASL ha proposto ricorso in Cassazione.

La responsabilità solidale

L’Azienda contesta che l’unico soggetto legittimato passivamente è il Comune, in quanto la propria competenza veterinaria ha esclusivo riferimento al compito di accalappiamento dei cani randagi, oltre che di assistenza veterinaria degli stessi presso i canili. Spetta al Comune l'obbligo generale in merito al controllo e al monitoraggio del proprio comprensorio territoriale, una volta accertato la presenza di un cane randagio, segnalando la circostanza al servizio veterinario.

La Suprema Corte non avalla la tesi, in quanto ritiene che la responsabilità per i danni causati dai cani randagi spetti esclusivamente agli enti cui è attribuito dalla legge il compito di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione connesso al randagismo, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi.

Sussiste quindi la responsabilità solidale del Comune e dell'ASL, in quanto i servizi veterinari di quest’ultima non solo devono collaborare alla tenuta dei canili pubblici gestiti dai comuni, ma hanno l’obbligo di cattura e, quindi, custodia dei cani privi di proprietario obbligo che non è in alcun modo condizionato al fatto che il Comune od altri enti o privati cittadini segnalino l'esistenza di cani randagi da accalappiare.

La condotta

L’ASL poi tenta la strada della imperizia del motociclista, il quale avrebbe visto con ampio anticipo i cani sul margine della strada e avrebbe quindi dovuto avere una condotta di guida più attenta agli sviluppi della situazione di pericolo profilatasi, tale da evitare l'impatto con gli animali. Pertanto, il dovere degli enti di rimuovere il pericolo presente sulla strada sarebbe superato dalla sopravvenuta condotta imprudente del danneggiato.

La Cassazione dichiara il motivo inammissibile, in quanto il danneggiato aveva certo percepito la presenza dei cani sulla strada pochi istanti prima del sinistro, ma dalle deposizioni testimoniali era emerso che il cane era uscito improvvisamente da un fosso erboso in curva e che egli viaggiava ad una velocità moderata.

6 ottobre 2019

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