Divieto per l'ente locale di liquidare l'amministratore e soccorrere finanziariamente un'associazione non riconosciuta

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia – Deliberazione 24 settembre 2019, n. 355

Servizi Comunali Amministratori locali
di Redazione: Galli Gianluca
11 Ottobre 2019

MASSIMA

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, con la sentenza n. 355 del 24 settembre 2019, ha affermato che le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, D.L. n. 78/2010  ha stabilito che "la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica". Inoltre ha affermato che a questa disposizione, che già di per sé comporta lo svolgimento di attività di amministratore dell'associazione solo in senso onorifico, va aggiunto anche l'art. 5, comma 7, del medesimo D.L. n. 78/2010, secondo cui "agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti".

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