Anticipazione di liquidità

Risposta al quesito della dott.ssa Angela D'Eri

Quesiti
di D'Eri Angela
09 Ottobre 2019

Questo ente ha richiesto l'anticipazione di liquidità prevista dal Dl 35/2013. L'importo da rimborsare è stato accantonato nella quota vincolata del risultato di amministrazione e ogni anno nel bilancio viene prevista la spesa per il rimborso della quota annuale finanziata da entrate correnti ex novo e in sede di rendiconto viene ridotta di pari importo la quota accantonata. A seguito dell'entrata in vigore del DM 01/08/2019 è stato rivisto il punto 3.20 bis del principio cont. 4/2 prevedendo che gli enti debbano iscrivere in bilancio tutta la quota del risultato di amministrazione accantonato per anticipazione di liquidità. Visto che questo Ente sta recuperando il disavanzo da riaccertamento straordinario residui e che quindi è soggetto alle limitazioni sull'applicazione dell'avanzo previste dalla legge di bilancio 2019 (l´utilizzo dell’avanzo nei limiti della «lettera A» del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel fondo crediti di dubbia esigibilità e dell’accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, incrementato dell’importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione), si chiede come possa questa disposizione conciliarsi con la nuova stesura del principio contabile.

Risposta

Il punto 3.20bis del principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs. 118/11, richiama per “le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64, e successivi rifinanziamenti, […] le indicazioni definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017)”. Entrambe le deliberazioni della Corte dei Conti pongono particolare attenzione ad evitare effetti espansivi della capacità di spesa, attraverso la “sterilizzazione” dell’anticipazione sul bilancio di competenza, per il tempo necessario alla completa restituzione delle somme riscosse, e cioè “provvedendo ad iscrivere nel Titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti una posta rettificativa, avente natura meramente finanziaria, corrispondente all’importo della coeva anticipazione riscossa in entrata. Ciò impedisce qualunque utilizzo in bilancio di dette risorse per la copertura di pregressi disavanzi ovvero di spese diverse e ulteriori rispetto alla finalità tipica del pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili previsti dalla legge.”

Qualora, come nel caso in esame, l’importo da iscrivere in bilancio sia superiore all’importo risultante dalle disposizioni di cui al comma 897, art. 1 L. 145/2018 (utilizzo dell’avanzo nei limiti della «lettera A» del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel fondo crediti di dubbia esigibilità e dell’accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, incrementato dell’importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione), a parere di chi scrive, l’ente potrebbe in alternativa procedere come segue:

  1. Operare in analogia a quanto disposto per le Regioni al punto 9.2 del principio contabile allegato 4/2 al D. Lgs. 118/11, secondo cui “Per gli anni 2019 e 2020 le regioni a statuto ordinario utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità.”, anche perché nella deliberazione della Sezione delle autonomie n. 28/2017, citata al punto 3.20 bis nell’inciso dedicato agli enti locali per le anticipazioni di liquidità ex D.L. 35/13, si parla espressamente della sterilizzazione delle risorse erogate a favore delle Regioni di cui ai commi 693 e seguenti della L. 208/15.
  2. Effettuare una variazione di bilancio come segue:
  • In entrata alla voce utilizzo del fondo di liquidità ex DL. 35 per l’importo della sola quota capitale da rimborsare alla Cassa Depositi e Prestiti, motivando l’iscrizione della quota annuale e non dell’intera somma con il divieto di cui all’articolo 1, comma 897 L. 145/18. L’iscrizione di tale quota opererebbe già una riduzione dell’accantonamento nell’avanzo di amministrazione a titolo di fondo anticipazione di liquidità ex D.L. 35/13;
  • Pareggiare la variazione in spesa con la quota capitale da restituire alla Cassa Depositi e Prestiti al conto finanziario missione 50 programma 2, U. 4.02.(da impegnare e pagare a detto titolo).
  • La quota interessi avrebbe autonomo finanziamento con fondi propri di bilancio al codice 1.07.

7 ottobre 2019                 Angela D'Eri

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