Risposta al quesito della dott.ssa Angela D'Eri
QuesitiQuesto ente ha richiesto l'anticipazione di liquidità prevista dal Dl 35/2013. L'importo da rimborsare è stato accantonato nella quota vincolata del risultato di amministrazione e ogni anno nel bilancio viene prevista la spesa per il rimborso della quota annuale finanziata da entrate correnti ex novo e in sede di rendiconto viene ridotta di pari importo la quota accantonata. A seguito dell'entrata in vigore del DM 01/08/2019 è stato rivisto il punto 3.20 bis del principio cont. 4/2 prevedendo che gli enti debbano iscrivere in bilancio tutta la quota del risultato di amministrazione accantonato per anticipazione di liquidità. Visto che questo Ente sta recuperando il disavanzo da riaccertamento straordinario residui e che quindi è soggetto alle limitazioni sull'applicazione dell'avanzo previste dalla legge di bilancio 2019 (l´utilizzo dell’avanzo nei limiti della «lettera A» del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel fondo crediti di dubbia esigibilità e dell’accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, incrementato dell’importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione), si chiede come possa questa disposizione conciliarsi con la nuova stesura del principio contabile.
Il punto 3.20bis del principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs. 118/11, richiama per “le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64, e successivi rifinanziamenti, […] le indicazioni definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017)”. Entrambe le deliberazioni della Corte dei Conti pongono particolare attenzione ad evitare effetti espansivi della capacità di spesa, attraverso la “sterilizzazione” dell’anticipazione sul bilancio di competenza, per il tempo necessario alla completa restituzione delle somme riscosse, e cioè “provvedendo ad iscrivere nel Titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti una posta rettificativa, avente natura meramente finanziaria, corrispondente all’importo della coeva anticipazione riscossa in entrata. Ciò impedisce qualunque utilizzo in bilancio di dette risorse per la copertura di pregressi disavanzi ovvero di spese diverse e ulteriori rispetto alla finalità tipica del pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili previsti dalla legge.”
Qualora, come nel caso in esame, l’importo da iscrivere in bilancio sia superiore all’importo risultante dalle disposizioni di cui al comma 897, art. 1 L. 145/2018 (utilizzo dell’avanzo nei limiti della «lettera A» del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel fondo crediti di dubbia esigibilità e dell’accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, incrementato dell’importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione), a parere di chi scrive, l’ente potrebbe in alternativa procedere come segue:
7 ottobre 2019 Angela D'Eri
Conferenza Stato-città ed autonomie locali – Report seduta 15 maggio 2025
Ministero dell’Interno - Comunicato n. 3 del 28 aprile 2025
Risposta del Dott. Matteo Barbero
presentata dal dott. Matteo Barbero e da Andrea Lucertini
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