Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Le competenze e i poteri comunali in materia sanitaria, con specifico riguardo ai lavori delle conferenze di servizi.
Servizi Comunali Tutela salute pubblicaApprofondimento di Eugenio De Carlo
Le competenze e i poteri comunali in materia sanitaria, con specifico riguardo ai lavori delle conferenze di servizi.
Eugenio De Carlo
Il Consiglio di Stato, Sez. I, adunanza del 25 settembre 2019, nell’ambito del parere n. 02534/2019 ha precisato competenze e limiti comunali in materia sanitaria, a seguito di richiesta della Presidenza del C.d.M. in ordine alle amministrazioni legittimate all’opposizione in sede di conferenza di servizi.
Il massimo consesso della G.A. , avuto riguardo alle funzioni di tutela della salute e, specificamente, a quelle in materia di igiene e sanità riconosciute al Sindaco dagli artt. 216 e 217 TULS di cui al r.d. n. 1265 del 1934, in tema di lavorazioni insalubri, e al Comune dagli artt. 218 ss. TU cit., in tema di igiene degli abitati urbani e rurali e delle abitazioni, ha osservato che i poteri sindacali e comunali devono essere correttamente inquadrati nell’attuale contesto normativo di riferimento. In particolare, è stato ritenuto che:
A quest’ultimo riguardo, è ribadito il Comune non possiede né strumenti, né competenze per accertare “in proprio” le condizioni sanitarie di una industria insalubre ed è tenuto ad attenersi alle prescrizioni dell'autorità sanitaria, pena lo stravolgimento dell'ordine delle competenze (Cons. Stato, sez. IV, 15 dicembre 2011, n. 6612).
Dunque, è negata validità all’ipotesi secondo cui “l'eventuale valutazione (negativa) espressa dalla amministrazione comunale in difformità rispetto al parere (positivo) della ASL dovrebbe essere analiticamente istruita e motivata, ai fini del riconoscimento della legittimazione di cui in questa sede si discute, soprattutto in termini di sicura inattendibilità della posizione manifestata dalla amministrazione istituzionalmente competente alla tutela della salute”.
In conclusione, ai fini dell’art. 14-quinquies della legge n. 241/1990, tra le amministrazioni preposte alla tutela della salute non si può annoverare quella comunale atteso che detta funzione non è ravvisabile nelle competenze comunali di cui all’art. 13 TUEL del 2000, né tra le competenze in campo sanitario demandate al Sindaco e al Comune dal TULS del 1934, né tra le altre funzioni fondamentali (proprie o storiche) dei Comuni, fatta salva, comunque, la necessità di una verifica puntuale, da condursi caso per caso, della insussistenza di norme speciali, statali o regionali che, anche in via di delega, attribuiscano siffatte funzioni all’ente comunale.
3 ottobre 2019
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