Approfondimento di Eugenio De Carlo

Le competenze e i poteri comunali in materia sanitaria, con specifico riguardo ai lavori delle conferenze di servizi.

Servizi Comunali Tutela salute pubblica
di De Carlo Eugenio
07 Ottobre 2019

Approfondimento di Eugenio De Carlo                                                                                

Le competenze e i poteri comunali  in materia sanitaria, con specifico riguardo ai lavori delle conferenze di servizi.

Eugenio De Carlo

Il Consiglio di Stato, Sez. I, adunanza del 25 settembre 2019,  nell’ambito del parere n. 02534/2019  ha precisato competenze e limiti comunali in materia sanitaria, a seguito di richiesta della Presidenza del C.d.M. in ordine alle amministrazioni legittimate all’opposizione in sede di conferenza di servizi.

Il massimo consesso della G.A. , avuto riguardo alle funzioni di tutela della salute e, specificamente, a quelle  in materia di igiene e sanità riconosciute al Sindaco dagli artt. 216 e 217 TULS di cui al r.d. n. 1265 del 1934, in tema di lavorazioni insalubri, e al Comune dagli artt. 218 ss. TU cit., in tema di igiene degli abitati urbani e rurali e delle abitazioni, ha osservato che i poteri sindacali e comunali devono essere correttamente inquadrati nell’attuale contesto normativo di riferimento. In particolare, è stato ritenuto che:

  1. le competenze comunali, in presenza di competenze statali e regionali fondate su titoli speciali di attribuzione normativa di tutela ambientale, devono ritenersi recessive rispetto ai pareri e agli atti di assenso o di diniego provenienti dalle autorità tecniche, e ciò anche sia in relazione alle previsioni dell’art. 17 della legge n. 241 del 1990 sia in relazione all’art. 13 del TUEL;
  2. il potere i cui all’art.50, comma 5, TUELattribuito al sindaco quale rappresentante della comunità locale, al fine di emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, è inidoneo a fondare un titolo di preposizione specifica alla tutela ordinaria di quegli interessi, proprio in quanto straordinario. Detto potere, invero, si pone ed opera “a valle” dell’ordinaria funzione di tutela sanitaria ed ambientale, quale rimedio “di chiusura” del sistema, per il caso in cui debba farsi fronte ad eventuali situazioni imprevedibili, trattandosi di potere che non riguarda il momento (ex ante) della valutazione e dell’approvazione dei progetti degli interventi e delle attività potenzialmente idonee a incidere sui suddetti profili sanitari e ambientali;
  3. innanzi a decisioni assunte in conferenza di servizi sulla base di pareri e sugli altri atti di assenso tecnici delle amministrazioni preposte in modo specifico e ordinario alla tutela sanitaria il sindaco , ai sensi degli artt. 216 e 217 TULS, non ha più il potere di inibire successivamente la prosecuzione dell’attività, ma può solo, a fronte di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione, chiedere all'autorità competente di riesaminare l'autorizzazione.
    Infatti, il potere di cui al citato TULS è  passato “da un potere misto di "preventiva inibitoria" e "determinate cautele" da impartire (art. 216, sesto comma, TULS, cit.) . . . a sole prescrizioni (ossia quelle che prima erano considerate le "determinate cautele")”, nonché da un potere di "successiva inibitoria" ex art. 217, primo comma, TULS, a un potere di "richiesta di riesame" del provvedimento già rilasciato.

A quest’ultimo riguardo, è ribadito il Comune non possiede né strumenti, né competenze per accertare “in proprio” le condizioni sanitarie di una industria insalubre ed è tenuto ad attenersi alle prescrizioni dell'autorità sanitaria, pena lo stravolgimento dell'ordine delle competenze (Cons. Stato, sez. IV, 15 dicembre 2011, n. 6612).

Dunque, è negata validità all’ipotesi secondo cui “l'eventuale valutazione (negativa) espressa dalla amministrazione comunale in difformità rispetto al parere (positivo) della ASL dovrebbe essere analiticamente istruita e motivata, ai fini del riconoscimento della legittimazione di cui in questa sede si discute, soprattutto in termini di sicura inattendibilità della posizione manifestata dalla amministrazione istituzionalmente competente alla tutela della salute”.

In conclusione, ai fini  dell’art. 14-quinquies della legge n. 241/1990, tra le amministrazioni preposte alla tutela della salute non si può annoverare quella comunale atteso che detta funzione non è ravvisabile nelle competenze comunali di cui all’art. 13 TUEL  del 2000, né tra le competenze in campo sanitario demandate al Sindaco e al Comune dal TULS del 1934, né tra le altre funzioni fondamentali (proprie o storiche) dei Comuni, fatta salva, comunque, la necessità di una verifica puntuale, da condursi caso per caso, della insussistenza di norme speciali, statali o regionali che, anche in via di delega, attribuiscano siffatte funzioni all’ente comunale.

3 ottobre 2019

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