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ANCI – 29 maggio 2025
Scrutatore di seggio elettorale: iscrizione all’Albo, requisiti per ricoprire l’incarico, modalità di nomina e responsabilità
Servizi Comunali Albo scrutatoriApprofondimento di Cosimo Damiano Zacà
Scrutatore di seggio elettorale: iscrizione all’Albo, requisiti per ricoprire l’incarico, modalità di nomina e responsabilità
Cosimo Damiano Zacà
Ogni anno, come sappiamo, il sindaco, entro il mese di ottobre, invita, con apposito manifesto, gli elettori interessati all'iscrizione all'Albo degli scruttatori a presentare apposita domanda entro il successivo 30 novembre.
Questo adempimento ci fornisce l’occasione per occuparci dell’argomento e fare un ripasso di quelli che sono le incombenze a carico della Commissione Elettorale Comunale e gli adempimenti degli scrutatori, i requisiti per essere iscritti all’Albo, i compiti, le funzioni ed anche la responsabilità degli stessi.
Iscrizione Albo
Per l'iscrizione all'Albo è necessario:
- essere cittadini italiani maggiorenni;
- essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di residenza e godere dei diritti politici (elettorato attivo e passivo);
- aver assolto gli obblighi formativi scolastici.
Non possono, in ogni caso, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, svolgere le funzioni di scrutatore di ufficio elettorale di sezione: i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Telecomunicazioni e dei Trasporti; gli appartenenti alle forze armate in attività di servizio; i segretari comunali, i dipendenti comunali addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione e i rappresentanti di lista.
L'iscrizione all'Albo è completamente gratuita e si perfeziona consegnando presso il Comune di residenza (Ufficio Elettorale) un apposito modulo (spesso messo a disposizione dei Comuni sul proprio sito on line) debitamente compilato, corredato da copia del documento di identità, che potrà eventualmente essere inoltrato allo sportello preposto (se il Comune lo prevede) anche via e-mail, via posta (a mezzo raccomandata a/r) ecc.
Con le stesse modalità entro il mese di dicembre si può richiedere la cancellazione dall’Albo per gravi, giustificati e comprovati motivi.
A seguito dell'inserimento nella lista, non sarà necessario rinnovare la domanda annualmente, poiché l'iscrizione è senza limiti di tempo, a meno che non si perdano i relativi requisiti, si rifiuti la nomina o si chieda esplicitamente, con le stesse modalità dell’iscrizione, la cancellazione per gravi, giustificati e comprovati motivi (con le stesse modalità della domanda).
L'iscrizione andrà, invece, ripetuta dall'interessato in caso di cambio del Comune di residenza.
Entro il 15 gennaio dell’anno successivo, la Commissione Elettorale Comunale provvede, dopo la verifica dei requisiti, all’iscrizione nell’Albo Unico degli scrutatori.
L’avviso ha valore di notifica per gli iscritti, in caso contrario all’interessato verrà comunicato con notifica il mancato inserimento nell’Albo.
Del deposito dell’Albo aggiornato presso la segreteria del Comune (Ufficio Elettorale), viene data comunicazione con apposito avviso, da pubblicare nei termini di legge, agli elettori che intendano proporre ricorso avverso la denegata o indebita iscrizione nell’Albo, di produrlo alla Commissione Elettorale Circondariale territorialmente competente.
Come avviene la nomina degli scrutatori?
La Commissione Elettorale si riunisce in pubblica adunanza nella sede del Comune, dal 25° al 20° giorno antecedente la data della votazione, previo avviso della riunione all'albo pretorio e/o con appositi manifesti, per procedere alla nomina degli scrutatori da assegnare alle singole sezioni elettorali.
Allo stesso modo si procede alla formazione di un elenco di scrutatori supplenti che in caso di assenza di quelli titolari andranno a ricoprire tale incarico a seconda dell’ordine in cui sono posizionati nell’elenco.
A differenza del passato, in cui la nomina era affidata al sorteggio casuale (legge n. 95 del 1989), attualmente, la chiamata è diretta e nominativa (legge n. 270 del 2005) a seguito di votazione unanime della Commissione di un numero di persone, regolarmente iscritte nell’apposito Albo, in rapporto alla tipologia delle consultazioni elettorali e delle sezioni.
Ove l'unanimità non sia raggiunta dopo le prime due votazioni, ogni membro della commissione potrà proporre due nominativi e si voterà a maggioranza; in caso di parità dei voti, sarà scelto il più anziano di età.
Sotto il profilo strettamente normativo, la scelta degli scrutatori da nominare per la composizione dei seggi in occasione di qualsiasi consultazione elettorale è lasciata alla libera discrezione della Commissione elettorale.
L’art. 6, comma 1 della Legge 8 marzo 1989, n. 95, infatti, non individua criteri sulla base dei quali provvedere alla scelta degli scrutatori, ad eccezione, ovviamente, della iscrizione all’Albo.
In considerazione degli adempimenti che gli scrutatori devono compiere nell’ambito delle operazioni di voto e di scrutinio, però, è da considerare che l’ufficio di scrutatore è compito alquanto delicato. Il che presuppone che la scelta ricada su persone che per affidabilità e serietà note e riconosciute, possano assicurare regolarmente quanto previsto per l’espletamento delle loro funzioni.
Quindici giorni prima della votazione, un messo notificatore del Comune provvede a recapitare allo scrutatore incaricato una copia della nomina firmata dal Sindaco.
Lo scrutatore designato è chiamato a svolgere obbligatoriamente la propria funzione, salvo rinuncia per gravi e comprovati impedimenti da comunicare, entro 48 ore dalla notifica, al Sindaco.
In tal caso, una nuova chiamata verrà effettuata direttamente dall'Ufficio Elettorale dall’elenco dei supplenti.
Per la selezione e la nomina degli Scrutatori, le Commissioni elettorali, è prassi ormai consolidata, individuano, a seconda della realtà, diversi criteri che spaziano dal merito al reddito, all’aver già svolto lo stesso compito nelle ultime consultazioni elettorali ecc. dando preferenza nella chiamata a giovani e studenti, ma anche a disoccupati e iscritti ai Centri per l’impiego, a cassaintengrati e soggetti con pensione minima.
Alcune Commissioni, inoltre, tendono ad effettuare un bilanciamento tra persone che sono alla prima esperienza elettorale e altre che, in passato, hanno già svolto l'incarico, nonché a equilibrare la presenza dei due sessi.
Compiti e responsabilità degli scrutatori.
Gli scrutatori compiono gli atti concernenti le operazioni di autenticazione delle schede, di identificazione degli elettori, dell'annotazione del numero delle loro tessere elettorali nell’apposito registro e della timbratura di queste ecc. e, a consultazione chiusa, partecipano allo spoglio, al conteggio dei voti e a completare le tabelle e i documenti relativi al voto e allo scrutinio.
Devono, inoltre, provvedere anche a recapitare ai Comuni i plichi contenenti gli atti relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio della sezione.
La funzione di scrutatore comporta, al pari di tutti gli altri componenti del seggio, la qualità di pubblico ufficiale; da ciò ne derivano tutti i doveri connessi a tale qualifica e la facoltà di votare presso il seggio in cui svolge la propria funzione, anche se non corrispondente a quello in cui è iscritto nelle liste.
L’Ufficio di scrutatore, ricordiamo, è obbligatorio per le persone designate. Esse sono punite con la multa da 309 a 516 euro (cosa che accade di rado) se senza giustificato motivo rifiutino l’incarico, non si presentino al momento dell’insediamento del seggio o si allontanino dal seggio prima del termine delle operazioni elettorali.
Appare opportuno, inoltre, evidenziare quanto riportato dall’art. 96 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, laddove recita: “Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.032,91 Euro a 2.065,83 Euro.
Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi.
Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da da 1.032,91 Euro a 2.065,83 Euro.
In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo”.
Funzione consultiva degli scrutatori.
Gli scrutatori danno, inoltre, parere al presidente dell’ufficio di sezione nei casi indicati dalla legge oppure su sua espressa richiesta.
Il parere degli scrutatori è obbligatorio in tutti i casi in cui si tratti: di decidere sopra i reclami, anche verbali; quando sia necessario risolvere difficoltà e incidenti sollevati intorno alle operazioni della sezione; quando si tratti di decidere sulla nullità dei voti e sull’assegnazione dei voti contestati giusta art. 66, primo comma, e art. 71, primo comma, del testo unico n. 361/1957 e qualora il presidente intenda sgomberare la sala della votazione da parte degli elettori che abbiano già votato, giusta art. 44, settimo comma, del T.U. n. 361, richiamato in precedenza.
Potere decisionale degli scrutatori.
Gli scrutatori, nelle operazioni dell’ufficio di sezione, non hanno, di regola, potere di decisione; tuttavia, in materia di polizia dell’adunanza, quando tre di loro facciano richiesta che la Forza pubblica intervenga e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni, il presidente ha l’obbligo di aderire a tale richiesta (art. 44, quinto comma, del testo unico citato nel punto precedente).
Il compenso
L'attività di scrutatore, come quella del restante personale nominato per il seggio, è retribuita.
L'indennità spettante a coloro che svolgono questa attività è stabilita per legge ed è variabile in funzione del tipo e del numero di elezioni che si svolgono nel medesimo giorno, essendo prevista un’ulteriore somma in presenza di più schede elettorali.
Di norma, nelle elezioni amministrative e politiche, gli scrutatori percepiscono circa 120 euro a cui si aggiungono 25 euro per ogni scheda elettorale in più (fino a un massimo di quattro maggiorazioni).
Nei seggi speciali i compensi sono inferiori (circa 61 euro).
Per l’elezione del Parlamento Europeo di media gli scrutatori percepiscono 96 euro (circa 49 nei seggi speciali), mentre, per il referendum circa 104 euro a cui vanno aggiungi 22 euro per ogni consultazione contemporanea; 53 euro, invece, nei seggi speciali.
L'indennità copre tutta la attività svolta dallo scrutatore dalla fase della costituzione del seggio con la preparazione del materiale elettorale, fino all'attività successiva di spoglio e scrutinio.
L'onorario percepito dallo scrutatore per le giornate di partecipazione ai seggi non è assoggettato a contribuzione previdenziale, né a prelievo fiscale.
In ordine alle ritenute erariali, si fa presente che l’art. 9, comma 2, della legge n. 53/1990, dispone che gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge n. 70/1980, costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (incluso il bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.
Il riposo compensativo
Ogni membro del seggio elettorale, se lavoratore dipendente, ha diritto anche al riposo compensativo ovvero ad un giorno di riposo per ogni giornata in cui è stato impegnato ai seggi, se tale giorno per la sua attività non risulta essere lavorativo.
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Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
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