Rimborso oneri di urbanizzazione successivamente alla presentazione della domanda di titolo edilizio
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte – Deliberazione 23 settembre 2019, n. 70
Servizi Comunali BilancioMASSIMA
La Sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei Conti, con la sentenza n. 70 del 23 settembre 2019, ha affermato che dal 1° gennaio 2018, i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione possono essere utilizzati esclusivamente per specifici utilizzi, attinenti prevalentemente a spese in conto capitale, come prescritti dall’art. 1, comma 460, legge n. 232/2006. Ha poi precisato che il legislatore, differentemente da quanto prescritto per gli anni 2016 e 2017, ha ritenuto privilegiare, dal 2018, l’utilizzo delle entrate derivanti da oneri di urbanizzazione, limitatamente agli interventi di manutenzione ordinaria sulle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, senza vincoli temporali. Ha infine affermato che i proventi da oneri di urbanizzazione possono essere vincolati a determinate categorie di spese, ivi comprese le spese correnti, limitatamente agli specifici utilizzi imposti dall’art. 1, comma 460, legge n. 232/2006, ovvero per interventi manutenzione ordinaria sulle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, senza alcun vincolo temporale.
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
ANAC – Delibera n. 236 del 3 giugno 2025
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 40/E del 9 giugno 2025
Agenzia delle Entrate – Comunicato stampa 29 maggio 2025
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