Approfondimento di Luciano Catania

Decreto crescita e fiscalità locale

Servizi Comunali Fiscalità enti locali IMU TARI TASI
di Catania Luciano
07 Ottobre 2019

Approfondimento di Luciano Catania                                                                                     

DECRETO CRESCITA E FISCALITA’ LOCALE

L’interesse degli Enti Locali rispetto al “Decreto crescita” dopo essersi concentrato sulle rottamazioni (subite passivamente quelle delle cartelle di pagamento ed ormai deliberate quelle delle ingiunzioni fiscali) adesso analizza tutte gli altri articoli, a partire dalla “norma sexy shop”.

In effetti, l’art. 30-ter del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, disciplina la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività in determinati settori, che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.

Il fatto, però, che l’unica modifica approvata dalle commissioni, sia stata – dopo ampio dibattito - l'estensione degli sconti per la riapertura anche ai negozi di oggettistica erotica, ha fatto ribattezzare la previsione come “norma sexy-shop”.

Sono ammesse a fruire delle agevolazioni dell’art. 30-ter le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.

Rimangono escluse dalle agevolazioni le attività di compro oro, nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento.

Sono, inoltre, esclusi dalle agevolazioni i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte; così come le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che l’esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

Le agevolazioni previste dall’art. 30-ter consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi, per i tre anni successivi.

La misura del contributo è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo.

I Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti dovranno istituire, nell'ambito del proprio bilancio, un fondo da destinare alla concessione dei contributi.

A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è previsto un fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Il fondo sarà ripartito, tra i Comuni beneficiari, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

In ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non potrà superare la dotazione annua del fondo.

I contributi saranno erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.

Possono beneficiare dei contributi, gli esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori determinati, che procedono all'ampliamento delle strutture già esistenti o alla riapertura di quelle chiuse da almeno sei mesi.

Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.

I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni dovranno presentare al Comune nel quale è situato l'esercizio, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta, redatta in base a un apposito modello, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti.

Il Comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione, determinerà la misura del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività.

I contributi saranno concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale.

L'importo di ciascun contributo sarà determinato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere inferiore a sei mesi.

I contributi dell’articolo in esame saranno erogati nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa.

Le disposizioni dell’art. 30-ter troveranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Un’altra importante novità del “Decreto crescita” riguarda l’efficacia di alcune delibere in materia di fiscalità locale.

Dal prossimo anno, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquisteranno efficacia dalla data della pubblicazione, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce.

Il Comune dovrà effettuare l’invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi da quelli elencati dal legislatore, la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente.

Mentre per i versamenti da effettuarsi successivamente al 1° dicembre di ciascun anno, i contribuenti devono tenere conto degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.

Per la Tari, ad esempio, i Comuni incasseranno le rate fino al 1° dicembre sulla base dell’aliquota dell’anno precedente e, con la rata di dicembre, potranno richiedere i conguagli, calcolati in base alle nuove aliquote determinate in forza di un eventuale aumento dei costi del servizio.

Il comma 15-ter dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall’art. 15-bis del Decreto crescita, modifica, quindi, a decorrere dal 2020, i termini di efficacia delle delibere tariffarie e regolamentari per i tributi interessati.

Per quei tributi espressamente esclusi da tale previsioni si continueranno ad applicare gli specifici obblighi di invio e pubblicazione, come previsti dalle singole leggi di imposta.

Il comma 15-ter, per i tributi locali interessati, attribuisce alla pubblicazione telematica efficacia perentoria ai fini dell’applicazione delle variazioni delle misure del prelievo.

Il comma 15-quater dello stesso art. 13 prevede norme relative all’efficacia differita delle delibere comunali in materia di imposta di soggiorno, contributo di soggiorno di Roma capitale, contributo a carico dei vettori per l’accesso al Comune di Venezia e contributo di sbarco per le isole minori.

A decorrere dall’anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all’imposta di soggiorno e al contributo di sbarco avranno efficacia dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Il Ministero dell’economia e delle finanze provvederà alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Il comma 2 dell’articolo dell’art. 15-bis del Decreto Crescita prevede l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

La norma abrogata prevedeva, in materia di potestà tributaria delle Province e dei Comuni, l’approvazione - con deliberazione del Comune e della Provincia – di aliquote e regolamenti, non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, altrimenti avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

L’abrogazione, però, non semplifica gli adempimenti, ma rende soltanto più complessa l’interpretazione delle norme. Il comma 169 dell’articolo unico della legge finanziaria 2007 (L. 27 dicembre 2006, n. 296), sicuramente non è stata oggetto di abrogazione, prevede Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Anche l’art. 53, comma 16 della L. n. 388/2000 stabilisce che: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

L'art. 193 del D. Lgs. 267/2000 consente, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, di modificare le tariffe dei tributi con efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, in deroga proprio alla previsione dell'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006

Al comma 3 dell'articolo 193 del D.Lgs. 267/2000, è stato modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, introdotto dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, e sono aggiunte le seguenti parole: con riferimento a squilibri di parte capitale.... per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

Se non sussistesse più, per aliquote e regolamenti, il termine fissato per l’approvazione del bilancio (come, invece, continua a sussistere) non avrebbe più senso nemmeno l’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000.

Anche di recente il Ministero dell’Economia e della Finanza, con risoluzione 29 maggio 2017 n. 1/DF, ha chiarito che l’Ente locale non può utilizzare la facoltà concessa dall’art. 193 per modificare le aliquote oltre il termine per l’approvazione del bilancio come ordinario atto propedeutico all’approvazione dello strumento finanziario di previsione e non già in sede di salvaguardia degli equilibri.

L’articolo 3 del Decreto crescita, incrementa progressivamente la percentuale deducibile dell’IMU dovuta sui beni strumentali dal reddito d’impresa e dal reddito professionale (50% per cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018; 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 ed a quello in corso al 31 dicembre 2020; 70% per cento nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021), sino a raggiungere la totale deducibilità dell’imposta a regime, a decorrere dal 2023.  Tale percentuale era stata recentemente elevata dal 20 al 40 per cento dalla legge di bilancio per il 2019 (art.1, co. 12, l. n. 145/2018).

La norma non ha effetti quantitativi diretti sulle entrate comunali, ma mira a colmare la distanza tra la deducibilità dell’IMU (ora 40%) e la deducibilità della Tasi (100%).

L’articolo 3-ter prevede lo spostamento dei termini per la presentazione della dichiarazione Imu/Tasi, dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento che dà origine alla dichiarazione.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, secondo quanto previsto dall’art. 7-bis, sono esenti dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

I Comuni subiranno, con l’introduzione di questa fattispecie di esenzione, minori entrate quantificate in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da compensare con un aumento dei contributi statali, coperti con le maggiori entrate derivanti dallo stesso Decreto crescita.

L’ articolo 16-ter detta l’interpretazione autentica, pertanto con efficacia retroattiva, della disciplina in materia di Imu sulle società agricole, equiparando - ai fini delle agevolazioni IMU - le stesse ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (IAP). 

L’articolo 3-quater - lett. a) e b) - abroga gli obblighi dichiarativi in capo ai contribuenti per poter accedere all’agevolazione IMU/TASI (50% della base imponibile), per abitazioni concesse in comodato gratuito, a parenti in linea retta di primo grado e per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato.

In teoria, il Comune dovrebbe concedere l’agevolazione, verificando presso l’Agenzia delle entrate l’esistenza del contratto di comodato.

In effetti, però, non tutte le informazioni per godere dell’agevolazione sono deducibili dal contratto di comodato (ad esempio, il vincolo del possesso di “un solo immobile” in Italia).

L’avere abolito l’obbligo dichiarativo, come spesso accade in materia di fiscalità locale, semplifica l’accesso alla agevolazione, ma complica terribilmente l’attività di controllo e verifica degli enti.

Viene, poi, meno uno dei metri interpretativi del sistema della fiscalità locale.

La Cassazione ha sempre sostenuto che fosse onere del contribuente indicare, nella denuncia originaria o di variazione, le obiettive condizioni che consentono l’accesso all’agevolazione, le quali devono essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (ex pluris Cassazione Sez. 5, nn. 11351/2012, 17703/2004; Sez. 6-5, n. 3173/2015, n. 1711/2017).

La Suprema Corte ha più volte ribadito che grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per godere delle esenzioni previste dalla norma. Ciò pur in considerazione che, benché operi il principio ai sensi del quale è l’amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, tale principio non può applicarsi con riferimento al diritto di ottenere un’agevolazione. E’ infatti il caso di rimarcare che le esenzioni d’imposta, anche parziali, rappresentano un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo, dovuto da tutti i soggetti passivi.

Adesso il legislatore ha sancito, per le soli agevolazioni legate al comodato ed agli immobili concessi in locazione a canone concordato, che spetta al Comune provare che il contribuente non sia nelle condizioni di godere delle agevolazioni.

29 settembre 2019

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