Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Vale la sede di servizio e non la residenza anagrafica per il rimborso delle spese di viaggio del militare consigliere comunale
Servizi Comunali Rimborso spese viaggioApprofondimento di Mario Petrulli
VALE LA SEDE DI SERVIZIO E NON LA RESIDENZA ANAGRAFICA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO DEL MILITARE CONSIGLIERE COMUNALE
Mario Petrulli
Come è noto, l’art. 84 comma 3 del TUEL[1] dispone che “Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate”.
La norma richiama la nozione di residenza che, come è noto, viene in rilievo in molteplici norme[2] nel nostro ordinamento e non sempre è univoca; normalmente, gli uffici comunali, nel trattare la delicata problematica di rimborsi in discorso, si attengono alla definizione civilistica di residenza, contenuta nell’art. 43 comma 2 del codice civile, secondo cui la residenza è il “luogo in cui la persona ha la dimora abituale”, ovvero il luogo con cui il soggetto ha una relazione di fatto, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali[3].
Sempre in linea generale, deve poi rilevarsi che per un verso, la residenza civilistica nel significato delineato dall’art. 43, comma 2, c.c. di residenza effettiva (o c.d. di fatto) si contrappone al domicilio ex art. 43 comma 1 c.c. (che è, invece, una nozione di diritto e corrisponde al luogo in cui la persona “ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”); per altro verso, essa non sempre coincide con la residenza anagrafica risultante dai registri anagrafici, in quanto l’una (la residenza effettiva) identifica il luogo in cui un soggetto dimora abitualmente, l’altra (quella anagrafica) indica il luogo comunicato al Comune, che potrebbe nel tempo successivo al momento della comunicazione non corrispondere più alla dimora abituale della persona.
Va, infatti, considerato che l’indicazione anagrafica non individua inequivocabilmente la residenza civilistica, ma ha rilevanza sul piano probatorio e forma una presunzione circa il luogo di effettiva abituale dimora, che è accertabile con qualunque mezzo di prova: in particolare la giurisprudenza ha chiarito che il requisito dell’abitualità della dimora è la risultante del fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo e dell’elemento soggettivo costituito dalla volontà della persona a rimanervi stabilmente, desumibile da circostanze univoche e concordanti, tra le quali valore preminente assume proprio lo svolgimento in loco dell’attività lavorativa.
Acclarato, dunque, che non vi è necessaria coincidenza tra residenza anagrafica e residenza civilistica ex art. 43, comma 2, c.c., è utile evidenziare che, in materia di rimborso delle spese di viaggio sostenute dall’amministratore locale ai sensi dell’art. 84, comma 3, del TUEL, in caso di mancata corrispondenza bisogna tener conto della residenza effettiva, che può essere provata con ogni mezzo, indipendentemente dalle risultanze anagrafiche.
Se, dunque, l’amministratore non ha la residenza anagrafica nel Comune in cui è situato il posto di lavoro, ma vi ha collocato la propria dimora abituale può, comunque, privilegiarsi l’aspetto della tutela dell’espletamento della carica e delle comprovate esigenze connesse all’attività del lavoratore dipendente ed accedere ai fini della rifusione delle spese di viaggio all’orientamento giurisprudenziale in base al quale l’obbligo di residenza previsto per i dipendenti pubblici è assolto anche quando il dipendente abbia stabilito la propria effettiva e permanente dimora nel luogo in cui si trova l’ufficio, assimilandosi il concetto di residenza a quello di residenza di fatto ex art. 43 c.c.
Alla luce di tali coordinate interpretative, il Consiglio di Stato, sez. V, nella recente sent. 24 settembre 2019, n. 6359, ha evidenziato come nel caso peculiare in cui un militare (nel caso specifico, si trattava di un sottufficiale della Guardia di Finanza) sia consigliere comunale, questi ha diritto al rimborso delle spese di viaggio per partecipare alle sedute del Consiglio anche se ha la residenza anagrafica nel Comune, in quanto per i militari il luogo di residenza è obbligatoriamente quello della sede di servizio ove dimorano abitualmente: ed infatti, ai sensi dell’art. 48 del d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545[4], “Tutti i militari hanno l’obbligo di alloggiare nella località sede di servizio”. In altri termini, nel caso del militare in servizio che ricopra la carica di consigliere comunale, rileva la sede di servizio e non la residenza anagrafica ai fini del rimborso delle spese di cui al citato art. 84 comma 3 del TUEL, ossia delle spese di viaggio effettuate per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e per la presenza necessaria presso la sede dell’Ente per lo svolgimento delle funzioni consiliari[5].
29 settembre 2019
[1] Decreto Legislativo n. 267/2000.
[2] Ad esempio, in tema di individuazione del giudice competente ex art. 18 c.p.c. e di luogo di notificazione degli atti ex art. 139 c.p.c.
[3] Cass. civ. n. 25726/2011, secondo cui la residenza di una persona, secondo la previsione dell'art. 43 c.c., è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali.
[4] “Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell’art. 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382”.
[5] Secondo il Consiglio di Stato, “Le peculiari caratteristiche del rapporto di servizio del personale militare impongono, dunque, l’obbligo di residenza nella sede di servizio nel corso dell’intera sua carriera in servizio permanente effettivo, come dimostrano, da un lato, gli istituti (si pensi al trattamento economico ex art. 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836) volti a sopperire, attraverso indennità o rimborsi, alle spese derivanti dal trasferimento della residenza originaria alle successive destinazioni ove il militare presta, di volta in volta, servizio, dall’altro le discipline speciali previste in materia di residenza del personale militare (come quelle di cui all’art. 24 della legge 18 agosto 1978, n. 497 in materia di accesso ai mutui agevolati per l’edilizia residenziale o all’art. 66 della legge 21 novembre 2000, n. 342 in materia di determinazione dell’aliquota sull’imposta di registro ed all’imposta sul valore aggiunto da applicare ai trasferimenti immobiliari) ove l’accesso ai particolari benefici ivi previsti non è condizionato alla residenza del militare nel comune ove sorge la costruzione o l’unita abitativa, potendosi in definitiva prescindere dal requisito della dimora abituale: la ratio di tali discipline normative di favore si rinviene infatti proprio nella considerazione degli imprevedibili, improvvisi e più frequenti spostamenti cui possono essere soggetti, per ordine di servizio, gli appartenenti ai corpi militari”.
ANCI – 29 maggio 2025
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
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