Enti convenzionati e debito fuori bilancio
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta al quesito della dott.ssa Angela D'Eri
QuesitiE' possibile effettuare una compensazione tra un debito IMU, TASI, TARI di un contribuente con un suo credito per la vendita di un Terreno al Comune? Preciso che trattasi di un debito di circa 10.000,00 euro.
E' molto diffuso il caso in cui un debitore sia anche un creditore tributario nei confronti del Comune.
Come noto gli uffici di ragioneria, prima di procedere all’emissione dei mandati di pagamento di importo superiore a cinquemila euro (ed è il caso prospettato), devono procedere alle verifiche previste dall’art. 48-bis del DPR 602/1973. Quest’ultimo infatti stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verifichino, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. In caso affermativo, non si procede al pagamento e si segnala l'inadempienza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
La compensazione è un istituto previsto dal codice civile all'art. 1241 e ss. quale fattispecie di estinzione dell'obbligazione diversa dall'adempimento. Fino all'introduzione dello Statuto del Contribuente (L. n. 212/2000), dottrina e giurisprudenza si erano limitate ad affermare l'inesistenza di una norma che potesse prevedere l'ammissibilità della compensazione in ambito tributario.
L’art. 8, comma 1 dello Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla L. 212/2000, ha poi stabilito che “L’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione”. La portata generale della disposizione in esame non ha consentito, comunque, di ritenere coincidente la compensazione tributaria al modello civilistico, stante il dettato normativo dell’art. 1246, c.3, c.c. che esclude la compensazione relativamente ai debiti impignorabili. Con l’art. 8, c. 1 della L. n. 212/00, si desume che il legislatore abbia voluto introdurre nell’ordinamento tributario una fattispecie compensativa rafforzata rispetto a quella di matrice civilistica.
In assenza di un’espressa (e diversa) disposizione legislativa, appare corretto far riferimento alla disciplina dettata dal codice civile che, all’art. 1243, richiede la mera omogeneità dei rispettivi debiti. Poiché i debiti aventi ad oggetto una somma di denaro risultano sempre omogenei, si ritiene dunque corretto l’utilizzo della compensazione tributaria con riferimento a crediti extratributari, fermi restando i requisiti di applicabilità della compensazione tributaria (certezza, liquidità ed esigibilità).
Per quanto sopra esposto, la compensazione appare un istituto giuridicamente applicabile al caso prospettato nel quesito.
A parere di chi scrive, prima di procedere ad alcun tipo di compensazione, si ritiene che la medesima debba trovare adeguata conferma all’interno del regolamento comunale delle entrate tributarie dell’ente stesso, con la previsione di un articolo ad hoc, così come statuito dall'art. 1 comma 167 L. 296/06, il quale dispone "Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali."
Dal punto di vista contabile, inoltre, la compensazione dovrà essere rispettosa del principio di bilancio dell’integrità, come previsto dall’art. 162, comma 4 del TUEL. Sarà necessario pertanto che l’ufficio ragioneria emetta il mandato di pagamento a valere sul relativo capitolo di spesa e l’ordinativo di incasso sul corrispondente capitolo di entrata. L’operazione non darà luogo ad alcun movimento monetario in caso di compensazione integrale. Qualora la compensazione risulti parziale, ovvero nell’ipotesi in cui l’importo del debito dell’ente sia superiore all’importo del credito tributario vantato, il movimento monetario in uscita riguarderà la sola differenza a debito dell’ente.
24 settembre 2019 Angela D’Eri
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