Decorrenza obbligo pagamento TARI

Risposta al quesito del dott. Andrea Cassino

Quesiti
di Cassino Andrea
24 Settembre 2019

Si chiede di sapere da quando decorre l'obbligatorietà del pagamento TARI. Dalla data di acquisizione della residenza nell'immobile? Dalla data di attivazione delle utenze del servizio elettrico? Si precisa che nella denuncia TARI, compilata su espressa richiesta del Comune, non è stata indicata alcuna decorrenza.

Risposta

Il presupposto impositivo della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi del comma 641 della Legge n. 147/2013, è «il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani». Considerato che l'individuazione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi compete al legislatore, il “possesso” o la “detenzione” dell'immobile sono circostanze sufficienti a far scattare l'obbligo di pagamento TARI. Le definizioni di possesso e detenzione sono quelle mutuate dal diritto civile: il possesso è definito come il potere sulla cosa derivante dalla titolarità di un diritto reale sulla stessa (diritto di proprietà, usufrutto, abitazione, ecc.), mentre la detenzione è legata alla materiale disponibilità del bene (per esempio in virtù di un contratto di locazione o comodato).

La TARI è quindi dovuta da quando ha avuto inizio il possesso oppure la detenzione dell'immobile da parte del contribuente (tipicamente il proprietario, che possiede il bene da quando lo acquista o lo eredita, oppure il locatario, che lo detiene a decorrere dall'inizio della locazione).

Secondo costante giurisprudenza tutti gli immobili siti nel territorio comunale si considerano “suscettibili” di produrre rifiuti: ci troviamo in presenza, in altri termini, di una presunzione legale di produzione di rifiuti. Si può quindi affermare che la TARI è dovuta anche in assenza di soggetti anagraficamente residenti ed anche se il servizio elettrico non è attivato (si consideri che pagano abitualmente il tributo, per esempio, i possessori di “seconde case”, i possessori di posti auto ed autorimesse nonché gli studenti universitari non residenti). Così si legge, a proposito, nella Sentenza n. 11614/2013 della Cassazione: «...la denunzia della tassa concernente lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono necessarie anche per soggetti non residenti...». Inoltre, la recente Sentenza n. 1956/2019 della CTR Sicilia, Palermo, richiamando un orientamento giurisprudenziale ormai univoco, stabilisce che «la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, situati nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato … e ciò a prescindere dal mancato utilizzo dell'immobile, dalla sua condizione di degrado e dalla mancanza di utenza elettrica, idrica e gas … la suddetta norma, pone a carico del contribuente, possessore di immobili, una tassativa presunzione legale relativa alla produzione di rifiuti».

Ciò premesso, è opportuno precisare che l’obbligo tributario potrebbe venir meno in presenza di cause di esclusione od esenzione legate all’oggettiva inidoneità dell’immobile a produrre rifiuti, se denunciate entro il termine previsto e se adeguatamente comprovate da parte del contribuente: «In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai fini dell'esenzione dalla tassazione ... per le aree inidonee alla produzione di rifiuti per loro natura o per il particolare uso, è onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità e provarle ... in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione» (Cassazione, Ordinanza n. 7152/2019).

Andrebbero quindi analizzate le disposizioni del regolamento comunale IUC/TARI, al fine di verificare se il soggetto passivo possa avere diritto ad eventuali esezioni stabilite dall’Ente e/o se il regolamento stesso definisca specifiche ipotesi di esclusione dalla tassazione per inutilizzabilità dell’immobile. Andrebbe, inoltre, verificato se il contribuente abbia posto in essere gli adempimenti richiesti per fruire di tali benefici. Diversamente, lo si ripete, l’obbligo di pagamento decorre da quando il possesso oppure la detenzione dell’immobile ha avuto inizio (a partire, volendo citare i casi più diffusi, dall’acquisizione della proprietà o di altro diritto reale da parte del possessore oppure, in presenza di un detentore diverso dal possessore, a decorrere dall’inizio della locazione o comodato).

Per quanto riguarda, infine, l'assenza della decorrenza nella denuncia presentata, si consiglia di invitare il contribuente a ripresentare od integrare la dichiarazione, specificando la corretta data d’inizio: la presentazione della dichiarazione TARI è infatti un obbligo che rimane a carico del soggetto passivo, come chiaramente previsto dal comma 684 e seguenti della citata Legge n. 147/2013. E ciò anche al fine di procedere alla riscossione della tassa in base a quanto dichiarato dal contribuente stesso, non essendo previsto l’inserimento d’ufficio nell’elenco dei contribuenti in assenza di dichiarazione ovvero, se i soggetti passivi non provvedono spontaneamente, di avviso di accertamento per omessa od infedele dichiarazione (vedasi Cassazione, Sentenza n. 457/2018, proprio in materia di tassa rifiuti).

21 settembre 2019              Andrea Cassino

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