DOMANDA:
La società X ha rivendita di pesce di cui un locale di mq 621 per vendita all'ingrosso e un locale di mq. 40 per vendita al dettaglio. Premesso che la società in questione provvede in proprio allo smaltimento degli scarti e lavorazione del pesce per la parte relativa alla vendita all'ingrosso che pertanto è esentata dal pagamento della TARI. Per la parte della vendita al dettaglio la società provvede in proprio avendo già in essere e non ha mai usufruito del servizio fornito dal Comune, vista l'eccessiva quantità degli scarti prodotti. Si chiede alla luce di quanto sopra se a seguito di richiesta di esenzione TARI per la vendita al minuto, vista la normativa vigente possa essere concessa.
Risposta
Le pescherie, nonostante la categoria 27 del DPR 158/99 preveda i coefficienti di produttività più alti e quindi di conseguenza una tariffa più alta, dal 2003 sono obbligate allo smaltimento autonomo dei rifiuti provenienti dallo scarto di pesce. La presenza di tali rifiuti speciali non assimilabili comporta ai sensi del comma 649 della legge 147/2013, l’esclusione delle aree sulle quali avviene la produzione di tali rifiuti. Per quanto detto, non si parla di esenzione ma di esclusione riguardante solo le aree che producono la scarto del pesce, restando regolarmente tassate tutte le altre superfici di vendita.
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