Autorizzazione COSFEL a Ente deficitario, per assunzione Istruttori di vigilanza, la cui spesa è finanziata da proventi codice della Strada
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
DOMANDA:
A seguito di Deliberazione di G.C. del 29/06/2017 avente ad oggetto "Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017/2019", il Comune (Ente senza dirigenza), a partire dal 2018 avrà un posto vacante in pianta organica in cat. D part time all'interno dell'area finanziaria. All'interno di questa area c'è già un responsabile del servizio cat. D full time. Si premette che il nuovo programma triennale è stato redatto sulla scorta dei nuovi criteri dettati dal D.lgs 75/2017, ovvero: 1) mantenimento equilibri 2) stanziamenti di bilancio 3) rispetto del contenimento della spesa (attualmente tetto media triennale 2011-2013) L'area finanziaria di questo ente è molto complessa, dovendo gestire a pieno diversi servizi, come ad esempio, servizio finanziario a parte, il personale, il servizio tributi (TARI/TASI/IMU/SERVIZI CIMITERIALI/AFFISSIONI e PUBBLICITA') ivi comprese le procedure accertative di tutti i tributi nonchè tutto il contenzioso tributario direttamente in caso di ricorso dei contribuenti innanzi le commissioni tributarie di primo e secondo grado. Attualmente l'area finanziaria conta di un responsabile di area CAT D full time e di un collaboratore contabile a tempo determinato che a Febbraio 2018 terminerà i 3 anni di servizio senza possibilità di proroga o stabilizzazione, in quanto al 31/12 avrà maturato solo 2 anni e 10 mesi di servizio presso il nostro ente. Per tale motivo, in sede di delibera dei fabbisogni per il triennio 2017/2019 si è provveduto ad inserire in pianta organica, un posto CAT.D part time 50% a partire dal 2018, nel rispetto dei 3 requisiti sopra evidenziati. Con il presente quesito si vorrebbe sapere se sia possibile/legittimo procedere, i primi mesi del 2018 (anche a seguito di nuova delibera dei fabbisogni 2018/2020) ad indire selezione pubblica ex art. 110 per ricoprire tale posto vacante. Ovviamente verranno rispettate tutte le condizioni previste ovvero: previsione statutaria, selezione pubblica volta ad accertare esperienza e professionalità, durata non superiore al mandato del sindaco (ente non in dissesto o in situazione di deficitarietà strutturale). Il quesito nasce dal fatto che alcune amministrazioni ritengono che questa figura (art. 110) possa essere reperita per i comuni privi di dirigenza, solo se ricoprirà il posto di responsabile del servizio. A mio parere non è un' interpretazione corretta, poichè l'art. 110 del Tuel al comma 1 dispone: 1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. A parere dello scrivente, con la locuzione "alta specializzazione" si potrebbero pertanto reperire funzionari a tempo determinato in cat. D anche se all'interno dell'area vi sia già un responsabile. Se così non fosse mi chiedo: quale è la giusta definizione, o meglio, la differenza tra responsabile dei servizi e "alta specializzazione"?
Risposta
Ad avviso dello scrivente il posto a contratto ex art. 110 comma 1 TUEL riguarda, comunque, la figura del responsabile del servizio (art. 107 TUEL), distinguendosi, a secondo dell’ente, tra figure con qualifiche dirigenziali (enti con la dirigenza) e funzionari (cat. D del CCNL 31.3.1999 che si riferisce a personale dotato di Elevate conoscenze plurispecialistiche - la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea - ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento) dotati di alta specializzazione (enti privi di dirigenza) atteso che l’art. 110 comma 1 TU cit. richiede in ogni caso la previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell' incarico. La differenza rispetto alla figura del responsabile del servizio si può avere nel caso di incarichi fuori dotazione organica di cui al comma 2 dell’art. 110 TUEL, in relazione a figure non disponibili in organico e dotate di particolari specializzazioni per fare fronte ad esigenze specifiche e temporalmente delimitate (ad es. un ingegnere per attività di progettazione o di un architetto per attività di pianificazione), nei comuni piccoli privi ordinariamente di tali figure specialistiche.
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Ministero dell’Interno - Comunicato del 14 maggio 2025
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