Fattura a titolo di contributo per le manifestazioni estive 2019

Risposta al quesito della dott.ssa Angela D'Eri

Quesiti
di D'Eri Angela
21 Settembre 2019

Questo Comune deve emettere una fattura ad una società a titolo di contributo per le manifestazioni estive 2019. E' corretto indicare nella fattura che l'operazione è esente Iva ai sensi del D.P.R. 633/1972?

Risposta

Con la ris. n. 166/E del 21 aprile 2008 l’Agenzia delle Entrate ha affermato che i contributi erogati da un ente, pubblico o privato che sia, quando non si configurano quali corrispettivi di servizi prestati, bensì si sostanziano in un mero incentivo, senza alcun nesso sinallagmatico tra le somme corrisposte e servizi resi allo stesso ente, sono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA, per mancanza del presupposto oggettivo.

Nel caso in cui il contributo in esame sia erogato ad un’associazione o più in generale ad un ente non commerciale (come il caso dell'ente locale), occorre distinguere a seconda che lo stesso sia destinato ad essere utilizzato per le attività istituzionali dell’ente (in tal caso non si effettuerà la ritenuta del 4%) ovvero nel quadro dell’attività commerciale dello stesso.

Al fine, quindi, di accertare se i finanziamenti o contributi di cui trattasi costituiscano nella sostanza corrispettivi per prestazioni di servizi o si configurino come contributi erogati per consentire il perseguimento di obiettivi di carattere generale e non afferenti a specifiche prestazioni, occorre fare riferimento all’insieme degli interessi delle parti, che si evincerebbero nella convenzione eventualmente stipulata tra le stesse.

In base a quanto previsto dalla medesima convenzione, potrebbe essere che le somme erogate dall’ente locale alla eventuale società costituiscano finanziamenti a fondo perduto diretti a realizzare e coprire il costo del progetto. Se così fosse, non risulta sussistere tra i soggetti interessati un’operazione di scambio di beni e servizi dietro corrispettivo, con l’effetto che le dette somme rimangono escluse dal campo di applicazione dell’IVA per mancanza del presupposto oggettivo.

Venendo al quesito in esame, il contributo concesso al Comune apparirebbe configurarsi come un finanziamento diretto a coprire le manifestazioni estive: le somme relative quindi, secondo quanto sopra esposto, sarebbero escluse dal campo di applicazione dell’IVA per mancanza del presupposto oggettivo.

L’operazione esclusa non comporta il sorgere del debito d’imposta, e non determina neanche l’obbligo di fatturazione.

Diverso è il caso della sponsorizzazione, che, pur non essendo un vero e proprio contratto di pubblicità, costituisce comunque una forma atipica di pubblicità commerciale, attività considerata, ai sensi dell’art. 4, comma 5, lettera i), del d.P.R. n. 633 del 1972, “in ogni caso commerciale”anche se esercitata da enti pubblici e quindi rilevante ai fini IVA. L'attività di sponsorizzazione si sostanzia in un contratto in cui la società X si impegna a corrispondere una somma di danaro a fronte dell’obbligo, da parte dell’ente pubblico, di veicolare il proprio logo.

Essendo l’attività di sponsorizzazione di natura commerciale, sorge in capo all’ente il presupposto soggettivo, richiesto dall’art. 4, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui per gli enti non commerciali si considerano effettuate nell’esercizio di impresa soltanto le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di attività commerciali.

Quindi, ricorrendo i presupposti impositivi, la somma versata dalla società X, a fronte della prestazione di servizio resa dall’ente in questione, è da assoggettare ad IVA con l’applicazione dell’aliquota ordinaria (22%)..

20 settembre 2019                 Angela D'Eri

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