Diritto di accesso dei consiglieri comunali e peculiari
T.a.r. per la Campania, Salerno, sezione I - Sentenza 26 marzo 2025, n. 565
Risposta al quesito del dott. Luigi Oliveri
QuesitiUna dipendente a tempo indeterminato del Comune, si è iscritta all'università, un'università on line senza obbligo di frequenza. Ha diritto alle 150 ore di permessi retribuiti come previsto dal contratto nazionale art. 45?
Non ha diritto alle 150 ore di permessi retribuiti per esami il dipendente che frequenti un’università on line, a meno che non esibisca certificazioni prodotte dalla medesima università, attestanti che i corsi possano essere frequentati esclusivamente in coincidenza con l’orario di lavoro.
Nel quadro del previgente articolo 15, commi 2 e 3, del Ccnl 14.9.2000, la giurisprudenza e l’Aran non hanno avuto dubbi nel limitare moltissimo la fruizione dei permessi retribuiti per la partecipazione ai corsi universitari e in particolare per quelli on line.
Occorre verificare, allora, preliminarmente se l’articolo 45 del Ccnl 21.5.2018 abbia modificato qualcosa, mediante la seguente tabella:
Art. 15, commi 2 e 3, Ccnl 14.9.2000 |
Art. 45, commi 4 e 5, Ccnl 21.5.2018 |
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
3. Il personale interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale. |
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale. |
Abbiamo evidenziato in grassetto l’unica modifica, come si nota assolutamente non sostanziale: pertanto, si trova conferma che la disciplina contrattuale è rimasta del tutto identica.
Si può, quindi, continuare a fare riferimento alla sentenza della Cassazione 10 luglio 2013, n. 17128: “la norma contrattuale è stata interpretata nel senso che i permessi straordinari retribuiti possono essere concessi soltanto per frequentare i corsi indicati dalla clausola in orari coincidenti con quelli di servizio, non per le necessità connesse all’esigenza di preparazione degli esami, ovvero per altre attività complementari (come, ad esempio, i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria).
Le ragioni che inducono all’enunciato risultato interpretativo sono, in sintesi, le seguenti:
a) la parola “partecipazione” ha un significato letterale equivalente a quello del termine “frequenza”, che viene adoperato poi nel comma 3;
b) il comma 7, richiede, pena la considerazione dell’assenza come ingiustificata, la presentazione, al termine dei corsi, di attestato di partecipazione e degli esami sostenuti, ancorché con esito negativo, mostrando di collegare i permessi ad impegni di studio richiedenti la presenza del dipendente, in orario di servizio, presso la struttura formativa;
c) l’intento degli stipulanti nel senso sopra delineato è confermato dal comma 8, che consente di utilizzare, per sostenere gli esami, il diverso istituto dei permessi per la partecipazione a prove di concorso;
d) decisivo, infine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1363 c.c., si rileva la lettura del comma 3, nel quale il diritto allo studio è sussidiato non dai permessi, ma dall’obbligo del datore di lavoro di assegnare turni di lavoro tali da agevolare “la frequenza ai corsi” e “la preparazione agli esami”, escludendo altresì, ai fini della stessa agevolazione, l’obbligo del dipendente di eseguire prestazioni di lavoro straordinario, ovvero nei giorni festivi o di riposo settimanale; nel corpo della stessa clausola, quindi, le parti prendono in considerazione la “preparazione agli esami”, ma ai soli fini dell’agevolazione concessa nei limiti precisati, preparazione agli esami cui non si accenna minimamente nella disciplina dedicata ai permessi retribuiti e questo elemento si rivela decisivo per la ricostruzione dell’intento negoziale degli stipulanti”.
Nello stesso senso è l’orientamento applicativo Aran M166 del 25/09/2011, che pur espresso per il comparto dei Ministeri, è certamente da estendere anche agli enti locali, considerata l’identità delle clausole della contrattazione collettiva: “I permessi per motivi di studio possono essere fruiti solo per lezioni e corsi di studio, espressamente indicati, il cui svolgimento sia previsto in concomitanza con l’orario di lavoro. Si tratta di previsioni finalizzate a garantire il beneficio al lavoratore, nel rispetto tuttavia delle esigenze organizzative dell’ente e secondo modalità tali da evitare ogni forma di possibile abuso nella fruizione, a danno sia dell’amministrazione sia degli altri lavoratori che potrebbero avere interesse.
In tale ambito, l’attestato di partecipazione o frequenza assume un rilievo prioritario in quanto certifica sia la circostanza dell’effettiva presenza alle lezioni sia quella che le medesime lezioni si svolgono all’interno dell’orario di lavoro (la reale giustificazione della fruizione dei permessi).
Pertanto, per quanto riguarda la partecipazione ai corsi delle università telematiche, proprio la circostanza che il lavoratore non è tenuto a rispettare un orario di frequenza del corso in orari prestabiliti induce a ritenere che ciò possa avvenire anche al di fuori dell’orario di lavoro, con il conseguente venire meno di ogni necessità di fruizione dei permessi di cui si tratta. Infatti, non essendo obbligato a partecipare necessariamente alle lezioni in orari rigidi, come avviene nella Università ordinaria, il lavoratore potrebbe sempre scegliere orari di collegamento compatibili con l’orario di lavoro nell’ente.
Del resto, lo stesso MIUR, nel proprio parere Prot. 09/207/RET/2 del 20.9.2009 (che pure ha determinato l’insorgenza di dubbi applicativi), afferma che: “ la metodologia di e-learning non implica la frequenza dei corsi in orari prestabiliti”.
In altri termini il permesso serve a giustificare l'assenza dal servizio da parte del lavoratore interessato e tale assenza deve essere documentata con una dichiarazione dell'autorità scolastica o universitaria che attesti la partecipazione ai corsi per le ore di lavoro non prestate sino alla concorrenza di 150 ore.
L’ art. 13 del CCNL del 16 maggio 2001 stabilisce, infatti, che: “Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti, i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione.
Utili indicazioni sulle corrette modalità di fruizione dei permessi per motivi di studio, con specifico riferimento proprio alla disciplina contrattuale, ivi compreso il profilo del collegamento tra frequenza ed utilizzo dei permessi per studio, sono contenute nella recente sentenza della Cassazione Sez. Lavoro n. 10344/2008.
Proprio per le particolari modalità di frequenza dei corsi universitari telematici e la sostanziale impossibilità di certificazione della stessa da parte delle Università, che non consentono il rispetto delle condizioni richieste dalla disciplina negoziale in materia, inducono ad escludere, in relazione agli stessi, la possibilità di riconoscimento dei permessi di cui sopra.
A diverse conclusioni potrebbe pervenirsi solo nel caso in cui il dipendente fosse in grado di presentare tutta la prescritta documentazione, ed in particolare un certificato dell’Università che, con conseguente assunzione di responsabilità da parte della stessa Università, attesti che quel determinato dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica.
In tale caso gli elementi da considerare sono due:
1) il fatto che sia le giornate che gli orari devono essere necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative.
2) la certificazione che solo in quel determinato orario il dipendente poteva seguire le lezioni”.
15 settembre 2019 Luigi Oliveri
T.a.r. per la Campania, Salerno, sezione I - Sentenza 26 marzo 2025, n. 565
Consiglio di Stato – Sezione III – Sentenza 27 maggio 2025, n. 4578
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
INPS – 29 maggio 2025
Ministero dell’Interno – Circolare 28 maggio 2025, n. 55
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: