Riduzione Imu immobile agibile ma privo di utenze attivate

Risposta al quesito del dott. Andrea Cassino

Quesiti
di Cassino Andrea
17 Settembre 2019

È possibile ottenere la riduzione del 50% IMU per un immobile agibile che, però, non ha alcuna utenza attivata? (servizio idrico, gas, luce e telefono).

Risposta

L’IMU (Imposta Municipale Propria) è un’imposta istituita e disciplinata per legge (D.L. n. 201/2011 e Legge n. 147/2013), che i Comuni applicano in base a quanto previsto dalla normativa nazionale. L’art. 23 della Costituzione prevede un’espressa riserva di legge in ambito tributario (ivi compresi i tributi locali): ciò significa che non è possibile applicare l’imposta in base a regole differenti da quelle stabilite dal legislatore, né riconoscere agevolazioni non previste dalla normativa primaria (a meno che la legge stessa non preveda espressamente la facoltà di disciplinare autonomamente talune fattispecie o di introdurre agevolazioni, nell’esercizio della potestà regolamentare attribuita agli enti locali).

Ciò premesso, le riduzioni della base imponibile IMU - nella misura del 50% - sono quelle stabilite, nei seguenti casi, dall’art. 13, comma 3, del citato D.L. n. 201/2011 (e la normativa non prevede la facoltà, per il Comune, di introdurre ulteriori riduzioni):

  1. unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dalla norma;
  2. fabbricati di interesse storico o artistico;
  3. e, per quanto qui interessa, «fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione»;
    Quindi, per avere diritto alla riduzione l’immobile dovrebbe essere “inagibile” o “inabitabile” a causa di una situazione di degrado fisico non superabile con interventi di manutenzione - provocata dal trascorrere del tempo o da eventi sopravvenuti - oppure a seguito di ordinanze di sgombero (è il caso, ad esempio, di fabbricati pericolanti, diroccati, fatiscenti, incendiati o posti in zone contaminate). Inoltre, l’immobile non dev’essere in alcun modo utilizzato.
    Tutto ciò a prescindere dalla presenza o assenza di utenze attive, che non viene considerata dalla norma e non assume rilevanza. Al Comune è consentito solamente di stabilire, con maggior dettaglio, le caratteristiche fisiche in presenza delle quali l’immobile può essere considerato fatiscente, ai fini dell’applicazione della riduzione (molti regolamenti prevedono, per esempio, che deve trattarsi di immobili con gravi lesioni delle strutture portanti, tali da costtituire pericolo di crollo, oppure oggetto di ordinanze di sgombero o demolizione). In più, la condizione di inagibilità o inabitabilità dovrebbe essere comprovata da apposita perizia, come affermato anche dalle istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione IMU (vedi paragrafo 1.3).
    Si conclude, per quanto detto, che la sola assenza di utenze attive non sia presupposto sufficiente per applicare la predetta riduzione IMU del 50%, che non può essere quindi riconosciuta se il fabbricato è agibile.
    Anche la Circolare Ministeriale n. 3/DF del 18 maggio 2012, emanata a chiarimento della nuova IMU, conferma che non possono essere introdotte o riconosciute agevolazioni od esenzioni al di fuori di quelle previste per legge (vedasi il punto 8). La Circolare rammenta, inoltre, che le normative tributarie di tipo agevolativo si devono interpretare restrittivamente (richiamando la pronuncia della Corte di Cassazione n. 288/2012: i Giudici della Suprema Corte hanno precisato che «le agevolazioni in materia tributaria non possono implicare un’interpretazione analogica od estensiva, onde farvi comprendere ipotesi non espressamente previste»).
    L’immobile in questione potrebbe, invece, essere oggetto di agevolazioni TASI (se applicata) oppure TARI, a condizione che il regolamento comunale preveda specifiche riduzioni od esenzioni per gli immobili privi di utenze. Il comma 682 della Legge n. 147/2013 stabilisce infatti che il Comune possa introdurre, con proprio regolamento, ulteriori riduzioni TASI - ma non l’esenzione - rispetto a quelle previste per legge. Inoltre, il comma 660 della medesima Legge consente di introdurre ulteriori riduzioni - ed esenzioni - anche per la TARI; a proposito, alcuni regolamenti già prevedono che non siano soggetti a TARI, previa dichiarazione, i locali non predisposti all’uso, specificando che si considerano tali anche quelli privi di utenze (ciò in considerazione del fatto che il presupposto di legge della TARI è il possesso o la detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti).  
     
    13 settembre 2019                      Andrea Cassino
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