Risposta al quesito del dott. Amedeo Di Filippo
QuesitiIl nostro comune ha il servizio di trasporto scolastico gratuito. Chiedo come ci dobbiamo comportare ora che sono uscite le varie sentenze della Corte dei Conti, che secondo me prevedono che non può più essere gratuito, e come dobbiamo fare a determinare le tariffe.
Il quesito prende le mosse dalla posizione assunta dalla sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti con la deliberazione n. 46 del 6 giugno 2019, secondo cui il servizio di trasporto pubblico scolastico deve avere una adeguata copertura finanziaria derivata dalle quote di partecipazione diretta da parte degli utenti, quota che, nel rispetto del rapporto di corrispondenza tra costi e ricavi, deve essere finalizzata ad assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio.
Com’è noto, a causa della crisi di Governo non è stato approvato il “decreto salva-precari”, il cui art. 5 avrebbe disposto che “la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l’accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall’ente locale per l’erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l’equilibrio di bilancio”.
Sulla questione si è però espressa la sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei conti con la deliberazione n. 76 del 25 luglio 2019, che ha introdotto due chiarimenti. Il primo: i Comuni possono inserire, tra le risorse volte ad assicurare la copertura dei costi, le eventuali contribuzioni regionali quali quelle destinate al diritto allo studio. Questo vuol significare che, qualora la Regione provveda ad erogare contributi a questo fine, è possibile abbattere le tariffe alle famiglie per un pari importo.
Il secondo chiarimento concerne la possibilità per i Comuni di destinare, nella propria autonomia finanziaria, specifiche risorse “purché reperite nel rispetto della clausola d’invarianza finanziaria espressa nel divieto dei nuovi e maggiori oneri”. Questa clausola è stata interpretata dalla Corte costituzionale nel senso che l’ente deve provvedere attingendo alle "ordinarie" risorse di cui può disporre a legislazione vigente, per cui non preclude la spesa nuova solo perché non precedentemente sostenuta o perché maggiore rispetto alla precedente laddove prevista.
Si tratta quindi di spese rese possibili se e nei limiti in cui le risorse finanziarie ordinarie lo consentono e cioè se non viene alterato l'equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente, proprio perché il criterio di invarianza è fissato con riguardo agli effetti complessivi e non comporta in sé la preclusione di un eventuale aggravio di spesa, purché venga "neutralizzato" tramite compensazione con altre scelte di bilancio produttive di risparmi o di maggiori entrate.
In buona sostanza, la sezione Puglia recepisce e anticipa quanto il Governo si appresta a formalizzare col decreto “salva-precari”, che consentirà ai Comuni di applicare la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie inferiore ai costi sostenuti per l’erogazione del servizio o anche nulla, “purché sia rispettato l’equilibrio di bilancio”.
È dunque rimessa all’autonoma decisione e al prudente apprezzamento dell’ente, nella libera determinazione della composizione del bilancio di previsione, la scelta di impegnare risorse pubbliche per l’abbattimento delle tariffe per il trasporto scolastico, purché nell’ambito del complessivo equilibrio finanziario si trovino risparmi su altre poste ovvero maggiori entrate.
Ai fini dell’eventuale determinazione delle tariffe occorre fare riferimento all’art. 177 del Tuel, che individua i seguenti criteri di calcolo:
a) corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
b) equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
c) entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;
d) adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.
La tariffa, che costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici, è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni o per effetto del modello organizzativo di società mista, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.
Si tenga peraltro conto che l’art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 63/2017 impone alle Regioni e agli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di assicurare il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. E prosegue: “Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati”. Questo porta a ritenere esclusa l’erogazione gratuita del servizio, che in ogni caso costituisce una extrema ratio da giustificare in ragione di una situazione concreta funzionale a un interesse pubblico.
10 settembre 2019 Amedeo Di Filippo
Risposta della Dott.ssa Elena Turci
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