L’inasprimento delle sanzioni per l’esercizio abusivo dell’attività di Noleggio con conducente alla luce della Legge n. 193/2024 - PARTE 2
Analisi normativa, circolare ministeriale e impatto operativo
Tar Lazio - Roma, Sezione II Ter - Sentenza 22 luglio 2019, n. 9789
Servizi Comunali Esercizi di vicinatoMASSIMA
Il Tar Lazio - Roma, con la sentenza n. 9789 del 22 luglio 2019, ha affermato che esiste una sostanziale differenza fra la vendita ed il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia che è consentito agli esercenti di vicinato alimentare. In particolare il Giudice amministrativo è giunto alla conclusione che:
a) l'artigiano alimentare iscritto all'Albo svolge attività non soggetta alla disciplina sul commercio ma regolamentata da apposite disposizioni legislative (statali e regionali) che gli consentono, senza munirsi di alcun titolo commerciale (Scia, Dia, autorizzazione, ecc.) di effettuare l'attività di VENDITA, nei locali di lavorazione, o in quelli adiacenti, dei beni di produzione PROPRIA. La medesima disciplina gli permette il CONSUMO sul posto, immediato, dei medesimi beni utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, in materia di inquinamento acustico e di sicurezza alimentare. Non può, anche se iscritto all'Albo, vendere o consentire il consumo sul posto di beni alimentari (gastronomia compresa) che non siano di propria produzione. Nessuna norma gli permette tanto. Per superare tale limite deve munirsi di una licenza di vicinato alimentare ( oggi Scia);
b) l'artigiano alimentare non iscritto all'Albo altro non è che un soggetto che svolge attività di produzione e trasformazione alimentare per la quale necessita di una Scia di laboratorio di gastronomia. Detta Scia non permette assolutamente il consumo sul posto di prodotti di propria produzione ed è, ben diversamente, il titolo necessario per avviare un'attività di produzione e trasformazione alimentare (e non per vendere i relativi prodotti e men che mai per farli consumare);
c) l'esercente attività di laboratorio NON iscritto all'Albo, ma detentore di una licenza di vicinato alimentare è soggetto, giuridicamente, equiparato a detto esercente di vicinato e la cui attività, conseguentemente, è sottoposta alla disciplina commerciale. Può vendere prodotti alimentari (compresi, ai soli fini di asporto, quelli prodotti e trasformati in sede) ma il decreto Bersani gli permette di far consumare sul posto i soli prodotti di GASTRONOMIA. Non può far consumare sul posto i prodotti alimentari di PROPRIA produzione. Nessuna norma lo abilita a tanto e la violazione di detto precetto - utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda e pur con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione - si traduce in una attività di somministrazione non consentita in quanto non detentore di una licenza di cui alla lett.a) dell'art. 5, L. n. 287/1991;
d) l'esercente di vicinato alimentare, oltre a poter vendere tutti i prodotti alimentari che vuole, può far consumare sul posto solo i prodotti di GASTRONOMIA. Non è a lui consentito, in alcun modo, il CONSUMO sul posto dei prodotti che eventualmente produce a livello artigianale avvalendosi della Scia di laboratorio; ed anche qui la violazione del precetto - utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda e pur con l'esclusione del servizio assistito - genera un servizio di somministrazione che, in assenza della relativa abilitazione ( e dunque di luna licenza di tipo a) sopra richiamata), deve ritenersi abusivamente condotto.
E' evidente, in conclusione, afferma la sentenza che ogni situazione va valutata caso per caso. Ma ciò che va fatto, innanzitutto, è fare in modo che vada evitata l'elusione delle prescrizioni in materia di requisiti e di sorvegliabilità. Si tratta, a giudizio di chi scrive, di valutazioni oltremodo approfondite e per un certo verso condivisibili che, nell'ipotesi di appello, sarà interessante vedere come il Consiglio di Stato riuscirà a confutare.
Analisi normativa, circolare ministeriale e impatto operativo
Corte Costituzionale – Sentenza 29 aprile 2025, n. 62 e comunicato stampa
Ministero dell’Interno – Circolare 28 maggio 2025, n. 55
Analisi normativa, circolare ministeriale e impatto operativo
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