MATERIALE WORKSHOP: LA GESTIONE CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI: IL RUOLO DI COORDINAMENTO DEL SEGRETARIO COMUNALE
Sintesi dell'intervento della Dott.ssa Elena Brunetto
Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro – Sentenza 6 agosto 2019, n. 20997
Servizi Comunali Trattamento economicoMASSIMA
La sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20997 del 9 agosto 2019, ha affermato che a fronte di incertezze interpretative, in merito all'articolo 41, comma 5, della legge 183/2011, il legislatore può emanare una nuova normativa che abbia la finalità di rendere esplicito il precetto già desumibile dalla disciplina previgente, senza, però, imporre l'interpretazione per il passato e, quindi, senza conferire retroattività alla norma. In altri termini, la normativa prevista dalla legge n. 183/2011 non ha carattere innovativo, ma ha solo precisato n modo più chiaro ed appropriato una norma preesistente, dettando una nuova disciplina che provveda a regolare per il futuro la materia attraverso precetti non dissimili da quelli previgenti. La conseguenza di tali indicazioni è che eventuali pagamenti disposti al Segretario anche prima della disposizione legislativa sono da considerare contra legem ossia al di fuori della norma contrattuale e come tali nulli. La nullità di eventuali atti dispositivi che abbiano consentito il pagamento in violazione di una norma imperativa rientrano nell’indebito oggettivo (art.2033 c.c.) con possibilità da parte dell’Ente locale di recuperare le somme corrisposte indebitamente nel periodo massimo della prescrizione decennale.
Sintesi dell'intervento della Dott.ssa Elena Brunetto
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: