Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Ultima chiamata per la messa in sicurezza delle scuole: in palio 400 milioni con scadenza il 15 settembre
Servizi ComunaliApprofondimento di Amedeo Di Filippo
Ultima chiamata per la messa in sicurezza delle scuole: in palio 400 milioni con scadenza il 15 settembre
Amedeo Di Filippo
Tempi stretti per i Comuni che intendono usufruire dei 400 milioni di euro destinati a mettere in sicurezza strade, scuole e altre strutture di proprietà comunale. Entro il 15 settembre le domande per i contributi relativi al 2020 dovranno essere inviate tramite l’apposito applicativo messo a disposizione dal Ministero dell'Interno.
I riferimenti
Il comma 853 dell’art. 1 della Legge n. 205/2017 ha assegnato per il triennio 2018-2020 ai Comuni contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l’anno 2018, 300 milioni per l’anno 2019 e 400 milioni per l’anno 2020.
Le regole sono state modificate dall’ultima legge di bilancio, come rivista dall’art. 4, comma 12-bis, del D.L. n. 32/2019, che impone ai Comuni di comunicare le richieste di contributo al Ministero dell’interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell’esercizio precedente all’anno di riferimento del contributo, con le informazioni riferite alla tipologia dell’opera e al Codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera.
Questi i limiti: a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatorio; b) ciascun Comune può inviare una richiesta nel limite massimo di 1.000.000 di euro per quelli fino a 5.000 abitanti, 2.500.000 per quelli da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 per quelli superiori a 25.000 abitanti; c) il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti specificatamente individuate dal Viminale.
Queste le priorità previste dalla legge: a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.
Il DM
Col decreto 2 agosto 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 agosto, il Ministero dell’Interno ha provveduto ad approvare il modello di certificazione informatizzato da utilizzare per la richiesta di contributi per l’anno 2020.
Per quanto concerne gli interventi di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, il decreto prevede come ammissibili la manutenzione straordinaria per miglioramento sismico e messa in sicurezza dell’edificio a garanzia della sicurezza dell’utenza; la manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e antincendio; la manutenzione straordinaria per l’accessibilità e l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Specifica inoltre che le opere pubbliche di valore superiore al milione di euro devono presentare al momento della richiesta di contributo un livello di progettazione utile per attivare le procedure di affidamento dei lavori. Tale livello di progettazione è verificato, prima dell’assegnazione del contributo, attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) nell’ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).
Il modello di certificazione informatizzato, allegato al decreto, deve essere utilizzato dai Comuni per comunicare la richiesta dei contributi, da compilare esclusivamente con metodologia informatica avvalendosi dell’apposito documento informatizzato messo a disposizione sul sito web istituzionale della Direzione centrale della finanza locale nell’«Area certificati», alla pagina http://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify. La richiesta deve essere munita della firma digitale del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario. Il termine “perentorio” indicato dal decreto, pena la decadenza, è stato fissato alle ore 24:00 del 15 settembre 2019.
È comunque facoltà degli enti interessati, che avessero necessità di rettificare il dato già trasmesso prima della scadenza del termine fissato, produrre una nuova certificazione attraverso un ulteriore invio telematico, annullando la precedente certificazione prima di poter trasmettere un nuovo modello.
Saranno escluse dalla procedura di assegnazione dei contributi le richieste per le quali non venga indicato il CUP, che siano riferite ad opere non inserite in uno strumento programmatorio, che siano inviate da Comuni che alla data della loro presentazione non hanno aggiornato la BDAP o con modalità e termini diversi da quelli previsti dal decreto.
Il modello
La parte anagrafica del modello approvato dal D.M. del 2 agosto, ovvero la denominazione del Comune e il codice ente, risulta già precompilata. Nel campo “Tipologia dell’opera” deve essere inserita una sintetica descrizione dell’opera per la quale si richiede il contributo, indicando anche il "codice edificio” SNAES (Sistema Nazionale delle Anagrafi dell’Edilizia Scolastica) per le opere che riguardano l’edilizia scolastica.
Il suddetto codice rappresenta un identificativo univoco presente nelle Anagrafi Regionali dell'Edilizia Scolastica, formato da 10 caratteri dove i primi sei identificano il codice Istat del comune mentre i restanti 4 rappresentano un codice distinto per ente gestore dell’immobile scolastico (Comune, Provincia, Città metropolitana).
Nel bando è obbligatorio inserire il suddetto codice riferito alle sole scuole statali, fatta eccezione per le due Province Autonome. Per le restanti categorie scolastiche, ovvero le scuole non statali e gli asili nido, non è obbligatorio aver censito l’immobile scolastico nelle Anagrafi Regionali dell'Edilizia Scolastica, ma essendo obbligatorio ai fini del bando, dovrà essere inserito rispettando la seguente regola:
Nella “Casistica”, l’opera pubblica per la quale chiede il contributo va associata ad una delle tre categorie previste dalla legge: a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.
Segue il Codice CUP valido, la cui omessa o errata indicazione in relazione all’opera per la quale viene chiesto il contributo determina l’esclusione dalla procedura di assegnazione. Per il “Finanziamento parziale” occorre tenere a mente che l’opera non deve essere già integralmente finanziata da altri soggetti, ma solo parzialmente, da indicare nel campo “Enti finanziatori”. Seguono lo “Strumento programmatorio” in quanto normativamente previsto, il Costo complessivo dell’opera, la Quota parte finanziata, la Richiesta di contributo.
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