IRAP su incentivi per funzioni tecniche

Risposta al quesito del dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
31 Agosto 2019

Con riferimento agli incentivi funzioni tecniche, l’art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 prevede che “gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione”, non indicando esplicitamente l’IRAP. Si chiede se l’IRAP gravi sul datore di lavoro o debba essere scorporata dal compenso dovuto al dipendente.

 

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Risposta

La deliberazione delle Sez. Riunite della Corte dei Conti n. 33/CONTR/2010 era intervenuta, seppur nella precedente disciplina normativa, evidenziando che, sia per un argomento letterale (non essendo l’IRAP ricomprensibile tra gli oneri c.d. riflessi) che per un approccio sistematico (realizzandosi il presupposto impositivo di tale onere fiscale non sul lavoratore bensì sull’ente), si dovesse giungere alla conclusione per la quale “mentre sul piano dell’obbligazione giuridica, rimane chiarito che l’Irap grava sull’amministrazione (...), su un piano strettamente contabile, tenuto conto delle modalità di copertura di “tutti gli oneri”, l’amministrazione non potrà che quantificare le disponibilità destinabili ai professionisti, accantonando le risorse necessarie a fronteggiare l’onere Irap, come avviene anche per il pagamento delle altre retribuzioni del personale pubblico (...). Pertanto, le disposizioni sulla provvista e la copertura degli oneri di personale (tra cui l’Irap) si riflette, in sostanza, sulle disponibilità dei fondi per la progettazione … interna ripartibili nei confronti dei dipendenti aventi titolo, da calcolare al netto delle risorse necessarie alla copertura dell’onere Irap gravante sull’amministrazione”.

A tale conclusione era quindi seguita una precisa norma con la quale si stabiliva che i “compensi che gli enti locali, …, ripartiscono, a titolo di incentivo alla progettazione, nella misura non superiore al 2 per cento dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico degli enti stessi” (art.3, comma 29, legge 350/2003), in qualche modo optando anche per la inclusione dell’IRAP.

Il nuovo Codice dei contratti ha tuttavia previsto che la percentuale è comprensiva dei soli oneri previdenziali e assistenziali, lasciando fuori l'Irap. Quindi nonostante l'interpretazione fornita dalla Corte dei conti (Sezione Autonomie, delibera n. 33/2010), l'orientamento prevalente dei giudici aditi è quello di ritenere la spesa a carico esclusivo dei bilanci e quindi fuori dal tetto del 2% degli incentivi (si veda, da ultimo, il Tribunale di Verona n. 114/2017 relativo ai compensi per l'avvocatura). A tal fine sarebbe opportuno un nuovo intervento del legislatore, analogo a quello contenuto nell'articolo 3, comma 29, della legge 350/2003 riferito, tuttavia, agli incentivi di progettazione secondo la legge Merloni, ora abrogata.

In conclusione, a parere di chi scrive, si deve ritenere che l’amministrazione debba comunque prevedere la copertura degli oneri IRAP, accantonando le relative risorse e che tali risorse possano anche rientrare nel limite del 2% da destinare agli incentivi riducendo di fatto la disponibilità delle risorse disponibili per la distribuzione. In questo senso recentemente si è pronunciata anche la Corte dei conti, sezione regionale Lombardia con la deliberazione n. 40/2018 laddove viene precisato, con riferimento all’art. 113 del d.lgs. 50/2016 che <<Oltre al generale potere di auto-limitazione avente fonte nei singoli accordi di contrattazione decentrata (da recepire in regolamenti interni), che potrebbero ulteriormente ridurre la percentuale effettiva dell’importo a base di gara destinabile agli incentivi (o modularla diversamente in ragione della natura o del valore dell’appalto), il comma 3 precisa che gli importi indicati devono essere “comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione”, nonché, va aggiunto, al fine di evitare analogo sforamento, anche di quelli per l’IRAP (che vanno pre-dedotti dalla percentuale massima che l’amministrazione intende riconoscere, cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 33/2010/CONTR, nonché, più di recente, SRC Lombardia, deliberazione n. 469/2015/PAR)>>.

27 agosto 2019                 Angelo M. Savazzi

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