Fondo risorse decentrate 2019

Risposta al quesito del dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
28 Agosto 2019

Il fondo per le risorse decentrate 2019 non deve essere superiore al fondo 2018? Come si calcola la riduzione del fondo 2019 e su quali voci dal momento che da novembre 2018 un dipendente è stato collocato a riposo e non è stato sostituito?

Risposta

Il valore del fondo 2019 deve essere determinato nel rispetto del limite ex art 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017 secondo il quale l’ammontare complessivo delle risorse destinate, annualmente, al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare, a partire dal 1.1.2017, il corrispondente importo determinato per il 2016. Nell’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio rientrano: il fondo risorse decentrate, il fondo per il personale dirigenziale, le risorse destinate alle posizioni organizzative, le risorse destinate al lavoro straordinario, la maggiorazione della retribuzione di posizione del segretario comunale 

Ciò premesso, con la nuova previsione dell’art. 33, comma 2, ultima parte, del DL. 34/2019, il limite è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Il limite ex art. 23, comma 2, diventa un limite dinamico che aumenta o  diminuisce all’aumentare o al diminuire del personale in servizio in modo da mantenere il valore pro-capite invariato. 

Quindi il valore del fondo 2018 deve essere diviso per il numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018; conseguentemente il limite del fondo 2019 sarà costituito dal valore pro capite 2018 moltiplicato il numero dei dipendenti in servizio al momento della costituzione del fondo, non esistendo allo stato attuale indicazioni operative diverse. 

Ovviamente dal limite come sopra determinato occorre escludere sia il differenziale determinato dagli aumenti disposti dal contratto 21.5.2018 sulle singole posizioni di progressione economica in essere e sia l'aumento della parte stabile di 83,20 euro per ogni dipendente in servizio alla data del 31 dicembre 2015 come previsto dal CCNL funzioni locali. 

Poiché siamo in attesa di indicazioni operative, il suggerimento può essere quello di procedere alla costituzione provvisoria del fondo che eventualmente verrà rivisto qualora dovessero intervenire chiarimenti sulle modalità di calcolo del personale in servizio nel 2019. 

8 agosto 2019                       Angelo M. Savazzi

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