Approfondimento di Amedeo Di Filippo

Il Mit detta ai Comuni le regole per la circolazione stradale e la segnaletica nelle ZTL

Servizi Comunali
di Di Filippo Amedeo
25 Luglio 2019

Approfondimento di Amedeo Di Filippo                                                                                              

La Direzione generale per la sicurezza stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit) ha inviato formalmente all’ANCI, tramite la nota prot. 5050 del 28 giugno (nel file allegato), le Linee Guida rivolte a tutte le amministrazioni comunali che intendono istituire o modificare una zona a traffico limitato (ZTL).

Gli obiettivi

Agevolare le procedure di autorizzazione all’installazione degli impianti di controllo automatico e realizzare sistemi segnaletici omogenei, coerenti e più facilmente riconoscibili dall’utenza stradale. Sono queste le finalità delle “Linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato”, inviate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit) all’ANCI perché le diffonda capillarmente presso i Comuni.

Le indicazioni contenute nelle Linee Guida si applicano alle ZTL di nuova realizzazione nonché a quelle esistenti sia nel caso di loro modifica e adeguamento, sia qualora si intenda attuare il controllo automatico. Costituiscono in ogni caso il riferimento cui tendere per le ZTL esistenti.

Per ZTL intendiamo una “area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli”, nella definizione fornita dall’art. 3, comma 1, n. 54), del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992).

La regolamentazione della circolazione stradale

La prima indicazione fornita dal Ministero riguarda i criteri da utilizzare nel valutare l’istituzione o l’estensione di una ZTL: garantire una regolare circolazione nella rete viaria esterna; prevedere e segnalare i percorsi consentiti alle diverse tipologie di utenti e/o veicoli non autorizzati al transito; individuare il perimetro della zona; garantire una regolare circolazione interna attraverso la verifica dei sensi di circolazione; disciplinare la circolazione in modo omogeneo; differenziare adeguatamente le categorie di veicoli non ammesse o di utenti autorizzati in funzione di zone diverse; istituire Aree Pedonali (AP) isolate o contigue o concentriche alla ZTL; eliminare i segnali non coerenti e/o discordanti e le limitazioni che producono effetti negativi sulla viabilità di altri enti proprietari/gestori di strade.

Qualora la ZTL abbia un divieto generalizzato, il Comune può esentare i veicoli della polizia, ambulanze e vigili del fuoco e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, ma anche i veicoli merci, specificando il periodo in cui è consentito il carico e scarico. Possono essere concesse autorizzazioni ai residenti, ai veicoli di trasporto pubblico, compresi i taxi, e ai veicoli elettrici, car sharing, noleggio con conducente (NCC). Il divieto generalizzato può inoltre non comprendere i motoveicoli.

Ampia la scelta nella modulazione dell’orario di limitazione, relativa sia alle fasce orarie che ai giorni della settimana che ancora ai mesi o periodi all’interno dell’anno solare. Il Mit raccomanda di esercitare tale facoltà con molta attenzione poiché quanto più è articolata la variabilità tanto più è complessa la realizzazione della relativa segnaletica di varco, che deve risultare sempre e comunque di agevole ed immediata lettura da parte dell’utenza stradale. Consiglia quindi di evitare criteri di variabilità sovrapposti e combinati (orari, giorni e periodi) oppure periodi di vigenza diversi per distinte categorie di veicoli.

Nel caso di ZTL con divieto per alcune categorie di veicoli, il segnale di varco deve essere immediatamente percettibile da parte dei conducenti. Caso ancora diverso è quello dell’AP, in cui la limitazione della circolazione riguarda tutte le categorie di veicoli a motore, essendo riservata solo ai pedoni. Anche in queste aree però sussistono esigenze legate al carico e scarico merci, al raggiungimento delle civili abitazioni, alla fruizione di particolari servizi e/o edifici pubblici, oltre che al transito delle Forze dell’ordine, delle ambulanze o dei vigili del fuoco.

Può inoltre esservi una disciplina non omogenea nella ZTL, ma solo in alcuni casi eccezionali, riferite per esempio ai mezzi pesanti, alla presenza di aree non permeabili, all’esigenza di differenziare il regime di circolazione degli utenti autorizzati, all’esigenza di riservare specifiche strade e/o corsie ai veicoli del trasporto pubblico locale o ad altre specifiche categorie.

Possono anche coesistere più ZTL all’interno dello stesso centro abitato, con l’obbligo di installare la relativa segnaletica di varco e di preavviso, prevedendo anche una apposita denominazione per ognuna delle ZTL. Particolare attenzione dovrà essere posta nel caso in cui uno specifico varco risulti contemporaneamente di accesso alle due ZTL distinte con diverse discipline, poiché dovrà essere installata la segnaletica relativa ad entrambe le ZTL, riportante due segnali di varco, distinti ed affiancati, con esplicitati i nomi delle ZTL.

Il controllo automatico della circolazione

L’installazione di un controllo elettronico obbliga a verificare che l’impianto sia omologato, che le tipologie di veicoli e/o di autorizzati cui si applica il divieto di transito siano coerenti con le specifiche tecniche dell’impianto, che la conformazione degli accessi e il posizionamento dei relativi impianti sia coerente con le caratteristiche degli impianti stessi e con le condizioni contenute nel manuale di utilizzo, che la nuova disciplina garantisca una regolare circolazione sia all’esterno sia all’interno della ZTL attraverso la verifica dei sensi di circolazione.

Il controllo automatico è prevalentemente garantito presso i varchi d’ingresso, ma si possono prevedere anche varchi all'interno della ZTL per un controllo diffuso, volto a perseguire la violazione della circolazione dei veicoli permanentemente situati all'interno del perimetro, o comunque non rilevati in ingresso.

Consiglia il Mit che prima di procedere all’installazione dei sistemi di controllo dei varchi in uscita o in itinere venga realizzato un completo controllo di tutti i varchi in ingresso, al fine di evitare che il controllo delle uscite risulti vessatorio nei confronti dell'utenza.

La segnaletica

La segnaletica verticale da installare deve essere conforme al Codice della strada e al relativo Regolamento di attuazione (DPR n. 495/1992). Particolare attenzione deve essere prestata secondo il Ministero ai varchi di ingresso, valutando l’opportunità di tracciare la relativa segnaletica orizzontale e/o di realizzare le eventuali isole di traffico al fine di canalizzare correttamente i flussi veicolari in ingresso nella ZTL, anche in funzione delle specifiche caratteristiche degli impianti di controllo da installare.

Le Linee guida quindi riportano le indicazioni valide per la tipologia standard di segnale, utilizzato più di frequente. Evidenzia l’opportunità di indicare un indirizzo e-mail per le comunicazioni col Comando della Polizia Municipale e/o l’eventuale sito web istituzionale riportante le informazioni relative alle modalità di accesso alla ZTL. Numero che deve essere comunicato al Mit che provvede ad inserirlo in un elenco reperibile nel sito istituzionale, come servizio di pubblica utilità.

Ricorda infine che non è ammissibile l’utilizzo di lanterne semaforiche in corrispondenza dei varchi di accesso della ZTL, con funzione di segnalazione della vigenza (rosso) o non vigenza (verde) della disciplina, in quanto la segnaletica luminosa, rivolta a tutti gli utenti stradali, sarebbe in contrasto con la segnaletica verticale che invece consente l’accesso solamente a particolari tipologie di utenti e/o veicoli.

21 luglio 2019

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