Modalità operative in corso di definizione nel ddl bilancio 2023
PNRRIl Fondo per l’avvio delle opere indifferibili potrà coprire anche gli interventi da avviare nel corso del 2023.
Lo prevede l’art. 68 del disegno di legge di bilancio 2023 (ma la numerazione potrebbe cambiare), riproponendo con alcuni importanti correttivi i meccanismi di accesso già disciplinati dall’art. 26 del D.L. 50/2022.
Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell’aggiornamento, per l’anno 2023, dei prezzari regionali e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale, la dotazione del Fondo è incrementata di 500 milioni di euro per il 2023, di 1.000 milioni di euro per il 2024, 2.000 milioni di euro per l’anno 2025, 3.000 per l’anno 2026 e 3.500 per l’anno 2027. Il ddl conferma il doppio binario già previsto per il 2022, che si snoda alternativamente attraverso:
A differenza di quanto previsto dall’art. 26 del D.L. 50/2022, tuttavia, le due procedure non sono disegnate come fra di loro nettamente alternative. Infatti, viene prevista una priorità per la procedura accelerata, per la quale viene fissata un’aliquota fissa, pari al 10% del contributo già assegnato. Solo nel caso di mancata conferma o di rinuncia alla pre-assegnazione scatterà la procedura ordinaria.
Nel dettaglio, la pre-assegnazione verrà disposta con cadenza semestrale, entro il 10 gennaio 2023 e il 10 giugno 2023, dalle Amministrazioni statali finanziatrici che dovranno individuare, sulla base dei dati presenti nei citati sistemi informativi, l’elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della pre-assegnazione, completo dei codici unici di progetto (CUP). Tale elenco verrà pubblicato nel sito internet istituzionale dell’Amministrazione statale finanziatrice entro i medesimi termini. Entro i successivi venti giorni gli enti locali dovranno accedere all’apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine di confermare la pre-assegnazione.
L’elenco degli interventi destinatari dei contributi
Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare, rispettivamente, entro il 15 febbraio 2023 e il 15 luglio 2023, sarà approvato l’elenco degli interventi per i quali sia stata riscontrata la conferma di accettazione della pre-assegnazione; esso costituirà titolo per l’accertamento delle risorse a bilancio e dovrà definire le modalità di verifica dell’importo effettivamente spettante, nei limiti del contributo pre-assegnato, nonché di revoca in caso di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche. Pertanto, non sarà più possibile, per chi accede alla procedura accelerata, chiedere la rimodulazione dell’importo pre-assegnato, ma solo “prendere o lasciare”. Nel secondo caso, come detto, all’ente che rinuncia si apriranno le porte della procedura ordinaria. Anch’essa prevederà due finestre semestrali, secondo modalità che saranno definite da un decreto del Mef. In tal caso, gli enti potranno accertare le risorse a bilancio solo sulla base dell’assegnazione definitiva. A tal fine, verrà redatta una graduatoria degli interventi, qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili del Fondo, tendendo conto per la priorità:
Interventi 2022 non ancora affidati
Alla procedura ordinaria potranno accedere anche gli interventi per i quali sia stata presentata, per l’anno 2022, istanza di accesso al Fondo e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di affidamento. Ciò significa che chi ha già ottenuto il contributo sul corrente esercizio ma non riuscirà ad andare a gara entro il 31 dicembre 2022 potrà essere ripescato, ma in tal caso verrà posizionato al fondo della lista delle priorità. In analogia, ancorché non espressamente previsto dal richiamato art. 68, nel caso in cui gli enti aventi diritto alla pre-assegnazione di cui all’art. 7 (Allegato 1) del DPCM 28 luglio 2022 non riuscissero ad avviare le gare entro la data prevista del 31 dicembre 2022 e non dichiarassero espressamente il mancato avvio delle gare entro il richiamato termine, potrebbero accedere al Fondo 2023 solo dopo tutti gli altri (se ci saranno risorse sufficienti).
Per evitare questa circostanza, il Mef ha opportunamente riaperto la “Domanda di Rimodulazione –Soggetto attuatore” sul sistema ReGiS e avvisato tutti gli enti beneficiari della pre-assegnazione per una o più opere che non hanno provveduto a richiedere l’azzeramento della pre-assegnazione a farlo, laddove non riescano ad andare a gara entro la fine dell'anno corrente.
Clicca qui per andare alla registrazione del webinar tenuto il 20/12/2022 sullo stesso argomento
Articolo di Matteo Barbero
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