La gestione contabile del PNRR

PARTE III - Le compensazioni per il caro materiali

PNRR


Le regole di accesso al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili
L’articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 ha istituito il “Fondo per l'avvio di opere indifferibili” con una dotazione complessiva di 7.500 milioni di euro allo scopo di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento di opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022 è stato pubblicato il d.p.c.m. 28 luglio 2022, adottato in attuazione del comma 7-bis del citato articolo 26, con cui sono state definite le procedure per l’accesso al Fondo suindicato.
Potranno accedere al Fondo esclusivamente le opere per le quali le procedure di affidamento delle opere pubbliche saranno avviate nell’arco temporale dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022.
Per fare fronte ai maggiori costi le stazioni appaltanti devono prioritariamente utilizzare nell’ordine:

  • “nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte Salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento”;
  • “le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti”;
  • “le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Solo in caso di mancanza o insufficienza di tali risorse è possibile accedere al Fondo.  A tal fine, sono state previste due procedure diverse, una ordinaria e una accelerata.

Procedura ordinaria
Quanto alla procedura ordinaria, il relativo sviluppo è stato dettagliatamente illustrato dalla circolare n. 31/2022 della Ragioneria generale dello Stato. Qui ciascun soggetto attuatore, per accedere alle risorse, è tenuto a presentare apposita richiesta entro il 17 ottobre sempre tramite ReGiS. Ma rimane fermo il limite temporale del 31 dicembre 2022 per l’avvio della procedura di affidamento. Anche in tal caso, l’accesso al Fondo è subordinato al preventivo soddisfacimento delle seguenti condizioni, da parte delle Stazioni Appaltanti:

  • rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel QE dell’intervento per il quale si richiede l’accesso al fondo (dovendosi intendere tutte le risorse che, ai sensi dell'articolo 16, comma l, lett. b), del d.p.r. n. 207/2010, sono ricomprese nel quadro economico di ciascuna opera o intervento;
  • utilizzo di eventuali somme disponibili relative ad altri interventi di competenza delle medesime stazioni appaltanti, per cui siano stati eseguiti i relativi collaudi (dovendosi intendere tutte quelle risorse che, con riferimento a progetti conclusi e collaudati, nei limiti della somma autorizzata disponibile e nel rispetto delle procedure contabili, possono essere destinate a far fronte ai maggiori fabbisogni derivanti dall’aggiornamento dei prezzari).

Procedura accelerata
Tale procedura prevede un iter caratterizzato dall’assegnazione forfetaria e automatica delle risorse e da controlli sono in itinere ed ex post (non ex ante). In tali casi, gli enti considerano come importo pre-assegnato, in aggiunta a quello attribuito con il decreto di assegnazione relativo a ciascun intervento emanato o in corso di emanazione, l'ammontare di risorse derivante dall'applicazione della percentuale indicata nella colonna "Incremento contributo assegnato/da assegnare" dell’allegato 1 del d.p.c.m. all'importo già assegnato. In altre parole, ogni contributo viene aumentato di una certa percentuale da applicare all’importo del contributo stesso. La verifica sulla disponibilità di risorse proprie non viene effettuata a monte, ma in itinere, tramite l’applicativo ReGiS. Nel caso in cui dovesse essere rilevato il mancato avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo sopra indicato, in base a quanto previsto all’art. 7, comma 3, del DPCM, l’Amministrazione responsabile dovrà provvedere all'annullamento della pre-assegnazione.
L’importo richiesto a carico del Fondo deve essere determinato sottraendo dal fabbisogno finanziario le somme di cui ai punti 1 e 2. L’assegnazione delle risorse del Fondo sarà disposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 17 novembre.

I riflessi contabili
Le due procedure hanno un differente impatto contabile.
Nell’ambito della procedura accelerata, la re-assegnazione delle risorse vale come titolo per il loro accertamento. In altre parole, la pre-assegnazione delle risorse consente all’ente di accertarle fin da subito a bilancio e quindi le rende idonee a dare immediata copertura finanziaria alle spese correlate. In pratica, viene esteso anche per le compensazioni il meccanismo contabile previsto dall’art. 15, comma 4, del d.l. n. 77/2021, che ha introdotto la possibilità di accertare le risorse del PNRR sulla base della deliberazione formale di riparto o assegnazione del contributo, senza dover attendere l'impegno dell'Amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità previsti. Gli enti interessati, pertanto, possono procedere fin da subito alle necessarie variazioni di bilancio ed ai conseguenti atti (adeguamento del progetto e del relativo quadro economico, avvio della procedura di affidamento).
Nel caso della procedura ordinaria, invece, solo il decreto di assegnazione che il Mef emanerà a valle della presentazione delle richieste consentirà di disporre del quadro finanziario definitivo, per cui solo in quella fase sarà possibile variare il bilancio iscrivendo in entrata e in spesa le maggiori somme (eventualmente) assegnate. Ciò naturalmente rallenterà anche i tempi di adeguamento del progetto e accorcerà la finestra temporale utile a predisporre gli atti necessari per l’affidamento. Ovviamente, gli enti che sono in grado di mettere in campo risorse proprie (diverse da quelle sopra evidenziate che è obbligatorio utilizzare, si pensi ad esempio all’avanzo) ben potranno anticipare i tempi salvo poi sostituire, in tutto o in parte, la fonte di finanziamento non appena sarà resa nota l’assegnazione.


Articolo di Matteo Barbero


 

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Scritto il 07/10/2022 , da Barbero Matteo

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