PNRR - Altri fondi per la rigenerazione urbana

La Camera ha approvato il decreto energia che va ora al Senato

PNRR

Nella seduta di mercoledì 13 aprile la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. Il provvedimento passa ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Diverse le novità relative all’attuazione del PNRR di interesse per le amministrazioni locali.

Rigenerazione urbana
L'articolo 28 del decreto dispone una serie di misure volte a rafforzare gli interventi della Missione M5C2-2.1, per la rigenerazione urbana nell'ambito del PNRR, a favore dei progetti di determinati Comuni, ritenuti ammissibili ma non finanziati. A tale fine, si legge nel dossier messo a punto da Montecitorio, si prevede lo scorrimento della graduatoria prevista nel D.M. 30 dicembre 2021 del Ministero dell'interno e l'assegnazione, con successivo decreto ministeriale, di complessivi 905 milioni, per il periodo 2022-2026. È previsto il vincolo del 40 per cento delle risorse assegnate a favore degli enti locali del Mezzogiorno. Il comma 5-bis dell'articolo 28, introdotto in sede referente, reca modifiche al D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia) finalizzate a prevedere che gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 142/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) sono subordinati a permesso di costruire.

Attuazione PNRR
L'articolo 35-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, prevede l'obbligo per le amministrazioni statali di pubblicare sul proprio sito internet una comunicazione con le informazioni essenziali riguardanti i bandi e gli avvisi destinati agli enti territoriali e relativi a infrastrutture e a opere pubbliche finanziati con risorse previste dal PNRR.

Fotovoltaico
L'articolo 10 estende il campo di applicazione del modello unico semplificato (già previsto per la comunicazione dell'installazione di piccoli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici fino a 50 kW) agli impianti fotovoltaici e termici di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati (in edilizia libera) ai sensi del comma 1 dell'articolo 9. Il comma 1-bis inserito in sede referente, dispone che la procedura abilitativa semplificata “si applica ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree idonee di potenza sino a 10 MW, nonché agli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale”.

Isole Verdi
I commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 9, inseriti in sede referente, al fine di consentire la celere realizzazione della linea di investimento 3.1 (Isole Verdi) della missione 2 del PNRR e di raggiungere entro il 31 dicembre 2026 la copertura totale del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, “prevedono e disciplinano”, si legge nel dossier della Camera, “l'emanazione di un decreto ministeriale di aggiornamento della disciplina di cui al D.M. 14 febbraio 2017 (recante ‘Disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili’), nonché l'aggiunta di Giannutri, come territorio del Comune dell'Isola del Giglio, alle isole minori rientranti nel campo di applicazione del D.M. citato”.

Fonti rinnovabili
L'articolo 14, commi 1-3 e 4, introduce misure di incentivazione degli investimenti diretti all'incremento dell'efficienza energetica e all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle regioni del mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), anche mediante sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici, attraverso un credito d'imposta riconosciuto fino al 30 novembre 2023. Il contributo è concesso nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Valutazione d’impatto ambientale
L'articolo 36, comma 1, modificato in sede referente, interviene sulla disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) al fine di stabilire che l'avvio dell'istruttoria sull'istanza di VIA deve avvenire entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza medesima. Il comma 01, introdotto in sede referente, apporta una serie di modificazioni alla disciplina delle Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima) recata dall'art. 8 del Codice dell'ambiente. Il comma 1-bis, introdotto in sede referente, attribuisce, nell'ambito del procedimento di VIA, alcuni compiti connessi alla richiesta di documentazione integrativa alle Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC. Il comma 1-ter, anch’esso introdotto in sede referente, riscrive il comma 6-bis dell'art. 4 del D.Lgs. n. 28/2011 – che semplifica la procedura di VIA nel caso di modifiche di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti – “al fine di precisarne l'ambito applicativo (in particolare, limitandolo ai progetti di modifica finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali)”.

La Posta del Sindaco


All.

- Disegno di legge
- Dossier della Camera dei Deputati




Scritto il 14/04/2022 , da La Posta del Sindaco

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