Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiSi chiede come contabilizzare la riscossione coattiva di entrate tributarie in sede di consuntivo 2023 visto che in corso d'anno le entrate sono state iscritte per accertamenti IMU e accantonamento in FCDE poi si è provveduto ad incaricare una società la quale entro 2024 provvede alla riscossione coattiva.; quindi è corretto per la parte non riscossa mantenere il residuo attivo o incassare maggiore residuo nel 2024 visto che la societa' percepisce un compenso rapportato all'incasso?
Da quanto esposto nel quesito non emerge alcun elemento che possa legittimare la cancellazione del residuo relativo alle somme accertate per IMU nel corso dell’esercizio 2023: al riguardo si ricorda che la cancellazione dei residui attivi è ammessa solamente qualora i corrispondenti crediti risultino insussistenti, inesigibili o prescritti, e quindi non esigibili.
Nel caso esposto invece i crediti relativi ad accertamenti IMU non possono che risultare esigibili, in quanto in caso contrario non sarebbe stato possibile né il relativo accertamento contabile né sarebbe stato ammissibile affidarne la corrispondente riscossione coattiva ad un soggetto esterno; l’accertamento di tali crediti va effettuato per competenza, e non per cassa, trattandosi di entrate derivanti dalla lotta all’evasione tributaria attuata attraverso l’emissione di documenti formali emessi dall’ente (avvisi di accertamento e/o liquidazione) imputati all’esercizio in cui l’obbligazione scade (si veda in tal senso il paragrafo 3.7.6. del principio contabile applicato n. 4/2).
Ai fini della conservazione o cancellazione dei residui attivi, si richiama poi quanto previsto al paragrafo 9.1 del citato principio contabile n. 4/2, secondo il quale “Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata valuta l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione”: in tale occasione si procede alla iscrizione nel conto del patrimonio dei crediti cancellati, con un fondo svalutazione pari al loro ammontare, conservandoli nelle scritture patrimoniali fino al maturare della prescrizione. Ai fini della concreta e corretta applicazione del principio sopra riportato si veda la deliberazione della Sezione Marche della Corte dei conti n. 144 del 21 settembre 2023.
Risulta infine irrilevante, ai fini del quesito proposto, il fatto che la società incaricata della riscossione coattiva percepisca un compenso rapportato all’incasso, in quanto tale costo deve essere imputato alla parte passiva del bilancio ed utilizzato, mediante versamento del corrispondente mandato in quietanza di entrata, a compensazione della minore entrata qualora il versamento delle somme riscosse venga effettuato al netto del compenso spettante alla società stessa, in applicazione del principio contabile generale n. 4 della integrità.
8 aprile 2024 Ennio Braccioni
Per i clienti Halley: ricorrente QR n.5070, sintomo n.5111
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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