Modulistica unificata per la somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche del rappresentante legale e del preposto. Risoluzione n. 45552 del 25 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico

Approfondimento di Ambrogio Fichera

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di Fichera Ambrogio
22 Febbraio 2018

Approfnodimento di Ambrogio Fichera                                                                    

Modulistica unificata per la somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche del rappresentante legale e del preposto. Risoluzione n. 45552 del 25 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Ambrogio Fichera

 

E’ stato rilevato da un comune che i modelli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di somministrazione di alimenti e bevande, approvati con l’accordo sancito in sede di Conferenza Unificata del 4 maggio 2017, non prevedono le modalità con cui effettuare le comunicazioni relative ad eventuali modifiche riguardanti il legale rappresentante, il preposto o la forma societaria, nei casi ove è necessario, per il nuovo rappresentante legale o preposto, rendere le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti professionali e morali.

In merito a quanto sopra, facendo seguito alla propria nota n. 536983 del 7/12/2017, il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa tecnica ha emanato la Risoluzione n. 45552 del 25 gennaio 2018.

Nella risoluzione di cui trattasi la Direzione Generale ricorda che, con la propria precedente nota sopra citata il Ministero aveva già preliminarmente evidenziato il carattere non definitivo e perfettibile della modulistica, della quale è prevista una successiva e graduale implementazione. Veniva inoltre ritenuto ammissibile, in mancanza di specifiche modalità di effettuazione delle comunicazioni relative alle modifiche di cui trattasi, “.. che i Comuni possano organizzarsi autonomamente al fine di garantire all’interessato di ottemperare alle prescrizioni di legge..”. Nella nota del dicembre  2017 il Ministero dello Sviluppo Economico faceva comunque rinvio alle eventuali determinazioni dell’Ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale si è pronunciato, in data 16/01/2018, con la nota n. 3431 che la risoluzione riporta come segue:

“In riferimento al primo quesito e, in particolare, se sia corretto richiedere la presentazione di un nuovo modello di SCIA Unica (o nel caso di aree soggette a tutela, la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione), al fine di consentire eventuali modifiche nonché al nuovo rappresentante legale o preposto di rendere le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti professionali, si evidenzia che l’attività di standardizzazione della modulistica, ancora non completata, viene sviluppata sulla base della ricognizione delle attività/procedimenti, contenuta nella Tabella A allegata al D. Lgs. n. 222/2016 e dei relativi regimi amministrativi.

Pertanto, i moduli hanno preso in considerazione esclusivamente le voci espressamente indicate nella Tabella (es. avvio, trasferimento di sede, subingresso, ampliamento, cessazione) con riferimento alle diverse tipologie di attività. Resta fermo che per gli altri eventi legati alla vita dell’impresa le Amministrazioni continuano ad utilizzare la modulistica in uso, sulla base dei regimi amministrativi previsti e che possono, in alcuni casi, differire sulla base di specifiche normative regionali.

Si fa infine presente che nella modulistica è stata inserita una formula con la quale il soggetto dichiara “di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato”. Tale dichiarazione è resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, è sempre soggetta a controllo di veridicità.

Infine, in merito allo specifico aspetto relativo alla dichiarazione sui requisiti professionali da parte del preposto, si rappresenta che la dichiarazione allegata al modulo standardizzato può essere utilizzata anche ai fini della comunicazione da parte del nuovo preposto. In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra riportate, si ritiene che non sia necessario presentare una nuova SCIA per comunicazioni relative a eventuali modifiche riguardanti il legale rappresentante o il preposto all’attività commerciale e si concorda con quanto affermato da codesto Ministero circa l’ammissibilità che, in mancanza di specifica modulistica standardizzata per effettuare tali comunicazioni, i Comuni si organizzino autonomamente al fine di garantire all’interessato di ottemperare alle prescrizioni di legge”.

 

Per riassumere, dalla nota dell’Ufficio per la semplificazione della Presidenza del Consiglio e dalla Risoluzione n. 45552 si possono trarre i seguenti assunti:

  1. l’attività di standardizzazione della modulistica unificata non è ancora da considerarsi completata, come più volte affermato a livello del Ministero della Funzione Pubblica,
  2. la modulistica unificata è stata sviluppata sulla base dei procedimenti/attività, previsti dalla Tabella A allegata al D. Lgs. n. 222/2016 ed ai relativi regimi amministrativi, esclusivamente nei limiti delle voci indicate nella Tabella medesima,
  3. non è necessario presentare una nuova SCIA per le comunicazioni relative alle modifiche riguardanti il legale rappresentante o il preposto all’attività commerciale,
  4. in mancanza di specifica modulistica standardizzata per l’effettuazione delle comunicazioni di cui sopra i Comuni possono organizzarsi autonomamente,
  5. la modulistica standardizzata è propedeutica e funzionale all’aggiornamento delle procedure telematiche di cui, obbligatoriamente, debbono avvalersi i SUAP.

20 febbraio 2018

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