Implementazione della procedura per la gestione delle richieste di accertamento sanitario. Rilascio nuove funzionalità
INPS – Messaggio n. 2254 del 15 luglio 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiIn riferimento alla riparametrazione delle assenze dei dipendenti part-time, si chiede quali assenze (ferie, permessi, L. 104, etc...) spettano sia nel caso di full-time che part-time, in quanto l'Ente ha assunto a 20 ore n. 6 dipendenti, il cui rapporto di lavoro dal 10 luglio è stato trasformato a 36 ore.
L’art. 62, c. 1, CCNL 16 novembre 2022 dispone innanzitutto che: “1. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento.”
Il successivo comma 9 entra nel merito della gestione delle assenze e chiarisce quanto segue: “9. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.
I lavoratori a tempo parziale verticale e misto hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. (…)
Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia, ad eccezione dei permessi ex art. 33, commi 3 e 6, L. 104/1992 i quali si riproporzionano solo qualora l’orario teorico mensile sia pari o inferiore al 50% di quello del personale a tempo pieno.
In presenza di rapporto a tempo parziale verticale o misto, è comunque riconosciuto per intero il periodo di congedo di maternità e paternità previsto dal D. lgs. n. 151/2001, anche per la parte cadente in periodo non lavorativo; (…).
Il permesso per matrimonio, il congedo parentale, i riposi giornalieri per maternità ed i permessi per lutto spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. (…)”.
Per effetto dell’incremento orario, dal 10 luglio ai lavoratori interessati si applica la disciplina generale prevista per il personale a tempo pieno.
26 luglio 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6140, sintomo n. 6247
INPS – Messaggio n. 2254 del 15 luglio 2025
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni locali pubblicato in data 9 luglio 2025 – Id: 35085
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni locali pubblicato in data 9 luglio 2025 – Id: 35089
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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