Richiesta trascrizione atto di matrimonio per poi poter procedere al divorzio

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti

Un cittadino straniero (serbo) chiede la trascrizione del proprio atto di matrimonio, per poi poter procedere al divorzio. Vorrei capire se ha senso questa richiesta e quindi se sia necessario trascrivere l'atto per procedere poi alle annotazioni di Separazione e divorzio, che non sono ammesse per questi atti se non sbaglio.

Risposta

L’articolo 19 comma 1 del dPR 3 novembre 2000, n. 396, stabilisce che Su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti dello stato civile che li riguardano formati all’estero. Tali atti devono essere presentati unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione, ove prescritta, da parte della competente autorità straniera.”

Il successivo comma 3 riporta “L’ufficiale dello stato civile può rilasciare copia integrale dell’atto trascritto a richiesta degli interessati”.

La circolare Miacel n. 2 del 26 marzo 2001 ha ulteriormente delineato l’ambito di applicazione della disposizione in esame, dapprima con il ribadire che “si riferisce unicamente alla trascrizione, per intero, su richiesta degli interessati, di atti formati all’estero relativi a cittadini stranieri residenti in Italia” e, di seguito, con l’affermare che “tali trascrizioni sono meramente riproduttive” ed “hanno il solo scopo di offrire agli interessati la possibilità di ottenere dagli uffici dello stato civile italiani la copia integrale degli atti che li riguardano così come formati all’estero”.

Successivamente il Ministero dell’interno ha emanato la circolare n. 22 del 3 agosto 2011 nella quale, dopo aver riportato il parere del Consiglio di Stato (Sez. I, decisione n. 1732 del 12 luglio 2011), ha precisato che “... gli ufficiali di stato civile dovranno dare corso alle richieste di annotazione, sugli atti di matrimonio registrati ex art. 19, degli atti inerenti i rapporti patrimoniali tra coniugi. Inoltre, come indicato dall’Alto Consesso, le copie integrali dell’atto di matrimonio riportante detta annotazione potranno essere rilasciate anche a soggetti terzi interessati che non siano menzionati nell’atto”.

Dopo il parere del Consiglio di Stato e la circolare ministeriale, sembrerebbe difficile motivare un rifiuto dell’ufficiale dello stato civile, non solo ad apporre annotazione di modifica del regime patrimoniale, ma in generale ad apporre annotazioni previste dal nostro ordinamento, quando siano presentati documenti che le rendano legittime: se il principio è che su tali atti trascritti ai sensi dell’art. 19 possa essere effettuata annotazione, resta difficile sostenere che si possano apporre solamente alcune tipologie di annotazioni ed escluderne altre.

Tali motivazioni attengono alla necessaria conoscibilità da parte di terzi del regime patrimoniale esistente o preesistente tra i coniugi, anche se stranieri. Sulla scorta di tali motivazioni, anche una separazione o un divorzio, hanno un riflesso diretto sul regime patrimoniale dei coniugi e, dunque, le relative annotazioni assumono un pregnante significato e, pertanto, si è dell'avviso che l'annotazione debba essere apposta.

Si ricorda che si potrà rilasciare la copia integrale non agli intestatari ma a chiunque ne faccia richiesta, nei limiti di cui all’articolo 107 del dPR 3 novembre 2000, n. 396, cioè “su motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante”.

16 gennaio 2023           Andrea Dallatomasina

 

Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2445, sintomo n. 2473


Scritto il 17/01/2023 , da Dallatomasina Andrea

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