Proroga termini in materia programmi di opere pubbliche stabiliti alle ordinanze n. 137 del 29 marzo 2023, n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 30 dicembre 2022
Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 – Ordinanza speciale n. 99
massima
Deve ritenersi in materia di parametri forensi che solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al decreto ministeriale 55/2014 il giudice è tenuto ad indicare i parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso, laddove scostamento che può anche superare i valori massimi o minimi determinati in forza delle percentuali di aumento o diminuzione, ma in quest'ultimo caso fermo restando il limite di cui all’articolo 2233, comma secondo, Cc, che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione.
ARTICOLO
Il giudice liquida sotto i minimi senza motivare perché i parametri forensi sono criteri di orientamento
Non vincolanti i valori economici ex dm 55/2014: l’unico limite è riconoscere somme consone al decoro della professione al netto delle spese. Tutte da dimostrare difficoltà e importanza della lite
Altro che vecchie tariffe. Gli attuali parametri forensi non sono vincolanti e dunque il giudice ben può scendere sotto i minimi nel liquidare il compenso al difensore senza motivare ad hoc. A meno, però, di scostamenti rilevanti e a condizione di riconoscere all’avvocato somme che al netto delle spese risultino consone con il decoro della professione. Ai fini del compenso, tuttavia, contano solo la difficoltà e l’importanza della lite. E sono tutte da dimostrare. È quanto emerge dall’ordinanza 30286/17, pubblicata il 15 dicembre dalla sesta sezione civile della Cassazione (cfr. la faq “Cosa cambia nei compensi agli avvocati?”, sul decreto che modifica il dm 552014, pubblicata l’11 dicembre).
Fattori di concretizzazione
Inammissibile il ricorso proposto nell’ambito della controversia su di una multa. I parametri ex dm 55/2014 sono molto diversi dalle tariffe professionali abrogate dal Cresci Italia: operano come fattori per concretizzare la liquidazione del compenso, che muove da valori medi sui quali effettuare aumenti e diminuzioni in base a determinate percentuali (incremento fino all’80 per cento, diminuzione fino al 50 per cento; per l’istruttoria aumento fino al 100 per cento, riduzione fino al 70). Le stesse soglie numeriche del decreto, con i relativi range, costituiscono criteri di orientamento nella liquidazione, individuando la misura economica standard del valore per la prestazione professionale. Dunque? La quantificazione può superare i massimi o i minimi determinati in forza delle percentuali di aumento o diminuzione, con l’unico limite di non liquidare somme soltanto simboliche ex articolo 2233, secondo comma, Cc. E solo in caso di scostamento apprezzabile il giudice deve indicare i criteri che lo hanno guidato nella liquidazione.
Omessa dimostrazione
Nella specie il valore della controversia è poco più di 890 euro: la sanzione amministrativa è contestata anzitutto per la mancata notifica del verbale di accertamento, mentre il giudice di secondo grado si pronuncia solo sulla compensazione delle spese. Insomma: non c’è contezza della difficoltà specifica della lite. Non resta che pagare le spese di giudizio e il contributo unificato aggiuntivo.
22 dicembre 2017 Dario Ferrara
Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 – Ordinanza speciale n. 99
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