Congedi per quarantena di figlio minore positivo al Covid-19 successivamente allo scadere dello stato di emergenza

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
02 Maggio 2022

Come vengono trattati i congedi per quarantena di figlio minore positivo al Covid-19 successivamente allo scadere dello stato di emergenza

 

Risposta

Il congedo parentale straordinario era stato previsto dall’art. 9, del D.L. n. 146/2021: “Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto  o  in  parte  alla durata della sospensione  dell'attività  didattica  o  educativa  in presenza del figlio, alla durata  dell'infezione  da  SARS-CoV-2  del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta  dal Dipartimento di prevenzione  della  azienda  sanitaria  locale  (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto  ovunque  avvenuto. […]”

La norma consentiva in caso di sospensione dell'attività didattica o educativa ovvero per infezione da Covid o quarantena del figlio del lavoratore dipendente e autonomo la possibilità di usufruire dei concedi straordinari speciali. 

Il Decreto legge, n. 24 del 24 Marzo 2022 recante Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, non fa riferimento all’estensione temporale dei congedi parentali straordinari.

In considerazione di ciò, la possibilità di richiedere il congedo potrà avvenire solo in via ordinaria facendo riferimento a quanto previsto dagli artt. 32 e ss. del Decreto Legislativo n. 152 del 26 marzo 2001.

Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dalle norme citate nella misura complessivamente non superiore al limite di dieci mesi. Tale limite è elevato ad 11 mesi nel caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi. Il diritto all’estensione spetta, quindi:

  1. alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
  2. al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nell’ipotesi prospettata in precedenza;
  3. qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
    Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
    Il comma 4 dell’art. 43 del CCNL 21.5.2018 prevede la retribuzione per intero nella ipotesi di assenze per malattia del figlio nei limiti di 30 giorni per anno fino al compimento del terzo anno di età.
    Si tratta di un congedo retribuito, successivo al congedo per maternità o di paternità previsto dal comma 2 del medesimo articolo, per la malattia del figlio, quindi, nei casi previsti dall’art. 47 del DLgs. 151/2001, spettante alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri, computati complessivamente per entrambi i genitori.
    Anche in questo caso si tratta di un congedo che non riduce le ferie, è valutato ai fini dell’anzianità di servizio ed è retribuito per intero.
    I relativi periodi di assenza, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
    L’art. 47 del DLgs. 151/2001 prevede il diritto, per ciascun genitore, di astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
    29 aprile 2022               Angelo M. Savazzi
     

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4353, sintomo n. 4464

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