DDL Concorrenza, riforma fiscale, pubblico impiego nella provincia di Bolzano, stati di emergenza
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 130
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiCome vengono trattati i congedi per quarantena di figlio minore positivo al Covid-19 successivamente allo scadere dello stato di emergenza
Il congedo parentale straordinario era stato previsto dall’art. 9, del D.L. n. 146/2021: “Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. […]”
La norma consentiva in caso di sospensione dell'attività didattica o educativa ovvero per infezione da Covid o quarantena del figlio del lavoratore dipendente e autonomo la possibilità di usufruire dei concedi straordinari speciali.
Il Decreto legge, n. 24 del 24 Marzo 2022 recante Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, non fa riferimento all’estensione temporale dei congedi parentali straordinari.
In considerazione di ciò, la possibilità di richiedere il congedo potrà avvenire solo in via ordinaria facendo riferimento a quanto previsto dagli artt. 32 e ss. del Decreto Legislativo n. 152 del 26 marzo 2001.
Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dalle norme citate nella misura complessivamente non superiore al limite di dieci mesi. Tale limite è elevato ad 11 mesi nel caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi. Il diritto all’estensione spetta, quindi:
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4353, sintomo n. 4464
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 130
Delibera del Consiglio dei Ministri – 30 aprile 2025
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