Potere valutativo della prefettura in merito all'istanza di cambiamento del cognome quale espressione del diritto all'identità personale
Consiglio di Stato – Sezione III – Sentenza 27 maggio 2025, n. 4578
Risposta del Dott. Roberto Gimigliano
QuesitiVorrei sapere se l'ufficiale d'anagrafe che rilascia una nuova carta di identità, deve archiviare o distruggere quella vecchia.
Se la domanda mi fosse stata posta qualche anno fa quando venivano rilasciate le carte “cartacee” la risposta sarebbe stata la seguente: è possibile il non ritiro del documento scaduto salvo tagliarne un lembo, tirarvi una riga sul frontespizio con un pennarello indelebile e comunque renderla inutilizzabile, in alternativa staccare la foto e consegnarla “per ricordo” all’interessato se la richiesta avveniva.
Oggi, considerato che il rilascio riguarda la c.i.e., documento contenente un micro chip ed altri elementi comunque completamente differenti dal precedente modello cartaceo, il ritiro è previsto e consigliato.
Peraltro il documento scaduto può essere utilizzato come documento di riconoscimento e, conseguentemente, il cittadino sarebbe in possesso di un doppio documento.
Alla fine della procedura viene consegnata all'interessato la scheda riepilogativa della richiesta del documento e contestualmente in quel momento viene quindi ritirata la precedente carta di identità, ricordando al richiedente che la ricevuta che viene rilasciata al momento della richiesta della CIE, è un documento di riconoscimento.
Colgo l’occasione per ricordare alcuni aspetti relativi alla distruzione dei cartellini in deposito.
Il Ministero dell'Interno con avviso del 01 febbraio 2017 pubblicato sul proprio sito che si riporta integralmente detta le modalità di distruzione dei supporti delle vecchie CIE in giacenza da parte dei Comuni emettitori.
"Ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 delle "Nuove Istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori, degli stampati a rigoroso rendiconto" approvate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 4 agosto 2003, successivamente modificato, e delle relative circolari, si autorizza in via preventiva e permanente la distruzione in loco dei supporti delle vecchie Carte d'Identità Elettroniche in giacenza presso gli uffici dei Comuni emettitori. L'operazione di distruzione (per macerazione, incenerimento o altro sistema idoneo) dovrà avvenire, una volta accertati i quantitativi da distruggere e indicati i seriali dei supporti, alla presenza del Funzionario Responsabile dell'Ufficio anagrafe che dovrà redigere apposito verbale sottoscritto da tutti i presenti alle relative operazioni, da conservarsi agli atti per cinque anni. Copia autentica del verbale di cui sopra dovrà essere trasmessa, in formato digitale, all' indirizzo di posta elettronica certificata: dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it; nel campo oggetto della mail dovrà essere indicato "destinatario Ufficio X della Direzione VI"
Per lo scarto in questione devono essere osservate le procedure di cui al D.P.R. 2 ottobre 1911, n. 1163 “Regolamento per gli Archivi di Stato” che all’art. 74 testualmente recita :“Le Province, i Comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza non potranno procedere ad alcuna eliminazione di atti, dei quali reputino inutile l’ulteriore conservazione, se non in seguito ad apposita deliberazione motivata dei rispettivi consigli, cui dovrà essere allegato l’elenco descrittivo
delle carte da eliminarsi. Tali deliberazioni saranno assoggettate a speciale approvazione da parte dei Prefetti, previo nulla osta da concedersi dai soprintendenti o direttore degli archivi di Stato competenti per circoscrizione.
Quando il soprintendente o direttore creda di non poter concedere il “nulla-osta” in base agli elementi forniti dall’Amministrazione proponente lo scarto, ne riferisce al Ministero dell’Interno, il quale decide definitivamente ogni contestazione, udito il parere della Giunta o del Consiglio per gli archivi.”
Riferimenti normativi
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 1907, sintomo n. 1938
Consiglio di Stato – Sezione III – Sentenza 27 maggio 2025, n. 4578
Risposta di Andrea Dallatomasina
Corte Costituzionale – Sentenza 18 aprile 2025 e comunicato stampa, n. 53
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2025
Ministero dell’Interno – Circolare 4 aprile 2025, n. 22
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: