Rientra nella giurisdizione del G.A. la controversia avente ad oggetto la revoca di benefici accordati dallo Stato agli enti locali per la gestione del servizio di accoglienza e protezione dei richiedenti asilo e rifugiati

Consiglio di Stato, Sezione III – Sentenza 28 maggio 2020, n. 3375

Servizi Comunali Stranieri

Rientra nella giurisdizione del G.A. la controversia avente ad oggetto la revoca di benefici accordati dallo Stato agli enti locali per la gestione del servizio di accoglienza e protezione dei richiedenti asilo e rifugiati

Consiglio di Stato, Sezione III – Sentenza 28 maggio 2020, n. 3375

Rientra nella giurisdizione del G.A. la controversia avente ad oggetto la revoca di benefici accordati dallo Stato agli enti locali per la gestione del servizio di accoglienza e protezione dei richiedenti asilo e rifugiati

Giurisdizione del giudice amministrativo sulla revoca dei benefici accordati agli enti locali per le strutture di accoglienza dei rifugiati e richiedenti asilo

  • Cons. St., sez. III, 28 maggio 2020, n. 3375 – Pres. Frattini, Est. Santoleri
     
     - Richiedenti asilo – Accoglienza – Strutture – Benefici accordati agli enti locali – Revoca per inadempimento – Impugnazione – Giurisdizione giudice amministrativo.
     
           Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la revoca di benefici accordati dallo Stato agli enti locali per la gestione del servizio di accoglienza e protezione dei richiedenti asilo e rifugiati e ciò in quanto l’attuazione di moduli convenzionali attraverso cui le pubbliche amministrazioni coordinano l’esercizio di funzioni proprie per lo svolgimento del servizio di interesse generale al fine del conseguimento di un risultato comune, ricade nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
     
    (1) Nel 2001 il Ministero dell’Interno Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l’Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (UNHCR) siglarono un protocollo d’intesa per la realizzazione del PNA – Programma Nazionale Asilo - facendo quindi nascere, il primo sistema pubblico per l’accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati, diffuso su tutto il territorio italiano, con il coinvolgimento delle istituzioni centrali e locali, secondo una condivisione di responsabilità tra Ministero dell’Interno ed enti locali.
    La l. n. 189 del 2002 ha successivamente istituzionalizzato queste misure di accoglienza organizzata, prevedendo la costituzione dello SPRAR – Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Attraverso la stessa legge il Ministero dell’Interno ha istituito la struttura di coordinamento del sistema – il Servizio Centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali – affidandone con convenzione ad ANCI la gestione.
    Con l’entrata in vigore dell’art. 32, 1-sexies, l. n. 189 del 2002, di modifica all’art. 1, l. n. 39 del 1990 in materia di asilo, è stato, infatti, istituito il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati che ha recepito l’esperienza realizzata nell’ambito del Programma Nazionale Asilo rinnovandone l’approccio organico inserendola in un quadro istituzionale. La stessa legge, all’art. 32-1 septies ha istituito anche il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo presso il Ministero dell’Interno al quale spetta la definizione dei criteri di accesso al Fondo stesso e la gestione delle risorse ad esso connesse, provvedendo annualmente, con proprio Decreto, al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza attivati dagli Enti locali che partecipano al Sistema, nei limiti delle risorse disponibili.
    Partecipano a questo sistema complesso oltre al Ministero dell’Interno e all’ANCI, cui è assegnato il Servizio Centrale, anche gli Enti locali che – su base volontaria – possono decidere di collaborare allo svolgimento di questa attività. Gli Enti locali costituiscono a loro volta una rete e operano avvalendosi del supporto di enti del terzo settore.
    Il Ministero dell’Interno svolge la funzione di raccordo delle attività, di controllo della gestione economica e di complessivo coordinamento rispetto a tutte le altre tipologie di interventi; al Servizio Centrale assegnato all’ANCI è affidato, invece, il compito di coordinare e supportare sul piano tecnico le attività legate ai progetti territoriali; gli enti locali, invece, gestiscono in via diretta – avvalendosi di enti del terzo settore – l’attività di protezione dei richiedenti asilo.
    In sostanza, si tratta di un sistema integrato al quale partecipano una pluralità di soggetti che agiscono insieme per un’unica finalità, attraverso un meccanismo multilivello, svolgendo ciascuna di essi una propria specifica funzione.
    Questa breve descrizione consente di rilevare l’evidente differenza esistente tra il “sistema SPRAR” (a seguito del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in l. 1 dicembre 2018, n. 132 divenuto SIPROIMI) ed il modello che si inserisce all’interno di una dinamica eminentemente contrattuale.

Scritto il 03/06/2020

Giurisprudenza

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