La Rivista del Sindaco


L’accesso ai dati della Cartella clinica viene permesso solo in caso i dati siano indispensabili

Approfondimenti
di La Posta del Sindaco
28 Febbraio 2018

La Sentenza 139/2018 del Consiglio di Stato, parla della relazione tra il diritto di accesso e il diritto alla riservatezza dei dati sensibilissimi. Il Giudice ha stabilito che per accedere a questi dati è necessario che il richiedente fornisca comprovata necessità del dato di cui richiede l’accesso.

La questione nasce dal fatto che, un uomo in seguito ad un procedimento di separazione coniugale, deve richiedere anche l’affidamento condiviso per la figlia (minore). La ex-coniuge viene a conoscenza di un intervento chirurgico subito dall’ex-marito, pertanto la donna inoltra all’Ospedale dove l’uomo ha subito l’operazione (Policlinico Gemelli a Roma), formale richiesta di accesso alla cartella clinica per conoscere le condizioni di salute di quest’ultimo, per sapere se l’uomo potrà prendersi cura adeguatamente e regolarmente della bambina.

La richiesta di accesso ai dati venne rifiutata, come il ricorso al Tar del Lazio.

I giudici nella sentenza hanno anteposto che alla necessità difensiva, come citato da articolo 24 nella Carta Costituzionale Italiana, debbano essere premesse alle regole della riservatezza in caso di dati sensibili (confessioni religiose, opinioni politiche, etnie di appartenenza, opinioni politiche, ecc.) o come nel caso in analisi, di dati sensibilissimi, come quelli necessari ad informare sullo stato di salute di un individuo.

L’articolo 60 del Codice della Privacy dice che in caso la richiesta di dati necessari a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale di un soggetto, tale richiesta è consentita se la situazione giuridica è di pari valore con i diritti degli interessati o nel caso si tratti di diritto alla personalità o altri diritti/libertà ritenuti fondamentali o inviolabili.

Nel caso in questione, la Pubblica Amministrazione ha agito correttamente respingendo l’istanza di accesso ai dati della Cartella clinica, in quanto non vi è alcuna relazione tra l’intervento dell’uomo e l’affidamento congiunto della figlia.



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